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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/930

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, alle condizioni fissate in allegato, un preparato del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo tecnologico destinato a ridurre la contaminazione da micotossine nei mangimi per tutte le specie avicole. Contestualmente modifica l’autorizzazione già esistente per i suini, estendendone l’impiego a tutti i tricoteceni. La Commissione fonda la misura sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’uso proposte.

Autorizzazione di un preparato del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per tutte le specie avicole e modifica dell’autorizzazione già concessa per i suini in relazione ai tricoteceni.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae nei mangimi per animali. L’autorizzazione riguarda, da un lato, tutte le specie avicole come nuovo impiego dell’additivo tecnologico e, dall’altro, i suini mediante modifica dell’autorizzazione preesistente per estendere l’effetto a tutti i tricoteceni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono richiamati i vincoli generali sulla conformità degli alimenti alla normativa UE sulle sostanze indesiderabili nei mangimi e, per le avicole, la compatibilità con determinati coccidiostatici autorizzati.

Autorizzazione del preparato DSM 11798 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 autorizza un preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi e modifica, per coordinamento, il precedente regime autorizzativo relativo ai suini. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto sicuro l’uso del preparato alle condizioni proposte.

Contesto e motivazione della misura

Secondo i considerando, la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardava sia un nuovo impiego del preparato DSM 11798 per tutte le specie avicole, sia la modifica dei termini dell’autorizzazione già concessa per i suini. L’EFSA, nel parere del 7 dicembre 2016, ha concluso che il preparato non presenta effetti dannosi per la salute degli animali, per la salute umana o per l’ambiente e ha riconosciuto la capacità del prodotto di ridurre il deossinivalenolo (DON) e, più in generale, il gruppo 12,13-epossido in vari tricoteceni e in altre micotossine strutturalmente simili.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda il preparato del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime". L’allegato I disciplina l’uso per tutte le specie avicole; l’allegato II sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 per i suini, estendendo l’orizzonte d’impiego dell’additivo a tutti i tricoteceni. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi

L’additivo è descritto come un preparato in forma solida contenente almeno 5 × 10^9 UFC/g di additivo. La sostanza attiva consiste in cellule vitali del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae. Ai fini del controllo, il regolamento richiama due metodi di analisi: l’enumerazione mediante semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar VM integrato con oxyrase e l’identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Condizioni specifiche di utilizzo per le specie avicole

Per tutte le specie avicole è prevista una dose minima di 1,7 × 10^8 UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Non è indicato un tenore massimo. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’impiego è consentito solo in mangimi conformi alla normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale e, per il settore avicolo, anche in presenza di specifici coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.

Condizioni specifiche di utilizzo per i suini

Per i suini l’allegato II mantiene una dose minima di 1,7 × 10^8 UFC/kg di mangime completo con umidità al 12% e non prevede un tenore massimo. La modifica sostanziale consiste nell’estensione dell’attività dell’additivo alla riduzione di tutti i tricoteceni. Anche per i suini valgono l’obbligo di indicare nelle istruzioni le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, nonché il limite generale di conformità alla normativa UE sulle sostanze indesiderabili nei mangimi.

Sicurezza per gli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell’apparato respiratorio.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo per tutte le specie avicole

Il preparato del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime". Per le specie avicole l’allegato I fissa un tenore minimo di 1,7 × 10^8 UFC/kg di mangime completo con umidità al 12%, l’assenza di un tenore massimo e il periodo di autorizzazione fino al 21 giugno 2027.

Modifica dell’autorizzazione per i suini

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 è sostituito dall’allegato II, così da estendere l’impiego dell’additivo nei suini a tutti i tricoteceni. Per i suini il tenore minimo è pari a 1,7 × 10^8 UFC/kg di mangime completo con umidità al 12% e il periodo di autorizzazione è fissato al 13 novembre 2023.

Composizione e identificazione dell’additivo

L’additivo è descritto come preparato in forma solida contenente almeno 5 × 10^9 UFC/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae. I metodi di analisi richiamati sono l’enumerazione mediante semina per inclusione su piastra in agar VM integrato con oxyrase e l’identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Condizioni d’uso e cautele per gli operatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’impiego è consentito solo in mangimi conformi alla normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale. Per le avicole è inoltre consentito l’uso nei mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.

Base giuridica, valutazione scientifica e entrata in vigore

La Commissione agisce ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2. L’EFSA ha concluso, nel parere del 7 dicembre 2016, che il preparato non produce effetti dannosi per salute animale, salute umana o ambiente e che può ridurre il deossinivalenolo (DON) e altri tricoteceni rappresentativi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareadditivi tecnologicisalute animalemercato interno

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