Regolamento (UE) 2017/931
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/931 della Commissione, del 31 maggio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 al 26 maggio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un coefficiente di attribuzione dell'86,524176 % per le domande di titoli di importazione presentate in una specifica finestra temporale per il contingente tariffario 09.4306 relativo a taluni cereali originari dell'Ucraina. La misura si rende necessaria perché i quantitativi richiesti superano quelli disponibili nel contingente annuale. Il regolamento dispone inoltre la sospensione di nuove domande per il resto del periodo contingentale e si applica immediatamente dalla data di pubblicazione.
Fissa il coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione relativi al contingente tariffario 09.4306 per taluni cereali originari dell'Ucraina e sospende nuove domande per il periodo contingentale in corso.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 alle ore 13 fino al 26 maggio 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina. Riguarda i quantitativi richiesti per tale contingente nel periodo contingentale 1 gennaio 2017-31 dicembre 2017; dal 26 maggio 2017 alle ore 13 è sospesa la presentazione di nuove domande per il periodo in corso.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per il contingente 09.4306 di cereali originari dell'Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/931 della Commissione interviene nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina. La Commissione constata che, per il contingente con numero d'ordine 09.4306 relativo al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017, i quantitativi richiesti eccedono quelli disponibili e rende quindi necessario un riparto proporzionale dei titoli di importazione.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, che ha aperto i contingenti tariffari per i cereali originari dell'Ucraina, e il regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, che disciplina il calcolo del coefficiente di attribuzione quando le domande superano i quantitativi disponibili.
Ambito di applicazione materiale e temporale
La misura riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate per il contingente tariffario 09.4306 nel periodo compreso tra il 19 maggio 2017 alle ore 13 e il 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles. Il contingente interessato è quello annuale fissato per il 2017 a 960 000 tonnellate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081. Il regolamento non modifica il regime generale dei contingenti, ma interviene solo per distribuire i quantitativi richiesti in eccesso e per bloccare ulteriori domande nel periodo residuo.
Coefficiente di attribuzione
L'articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che ai quantitativi oggetto delle domande presentate nella finestra temporale indicata si applica un coefficiente di attribuzione pari all'86,524176 %. Ciò significa che i titoli di importazione vengono rilasciati solo per la quota corrispondente a tale percentuale dei quantitativi richiesti, secondo il meccanismo di gestione dei contingenti previsto dalla normativa di settore.
Sospensione delle nuove domande
L'articolo 1, paragrafo 2, dispone che la presentazione di nuove domande di titoli di importazione per il contingente 09.4306 è sospesa a partire dal 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per tutto il periodo contingentale in corso. La misura evita ulteriori richieste su un contingente già esaurito o sovra-sottoscritto.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione
Per le domande di titoli di importazione presentate dal 19 maggio 2017 alle ore 13 al 26 maggio 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) nell'ambito del contingente tariffario 09.4306 si applica un coefficiente di attribuzione dell'86,524176 %.
Sospensione di nuove domande
La presentazione di nuove domande di titoli di importazione per il contingente 09.4306 è sospesa a decorrere dal 26 maggio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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