Regolamento (UE) 2017/929
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/929 della Commissione, del 31 maggio 2017, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede alla Grecia una deroga mirata al divieto generale di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri. La deroga riguarda solo alcune sciabiche da natante impiegate per la pesca di specie specifiche, in favore di un numero limitato di imbarcazioni già autorizzate e inserite nel piano di gestione greco. La Commissione subordina la deroga a condizioni di selettività, assenza di incremento dello sforzo di pesca, sorveglianza e rendicontazione periodica. La validità è temporanea, per consentire il monitoraggio degli effetti e l’eventuale adozione di misure correttive.
Deroga al divieto di pesca trainata entro 3 miglia dalla costa o sopra l’isobata dei 50 metri per alcune sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.
Ambito di applicazione
Si applica esclusivamente alla pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) con sciabiche da natante nelle acque territoriali greche. Beneficiano della deroga solo le imbarcazioni indicate nell’allegato 5 del piano di gestione greco, con attività comprovata da oltre cinque anni in questo tipo di pesca, munite di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga ha durata limitata a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano fermi gli altri requisiti e controlli previsti dal piano di gestione e dal diritto UE applicabile.
Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per alcune sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/929 concede una deroga limitata e temporanea al divieto generale di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga è stata adottata su richiesta della Grecia ed è motivata dalla particolare morfologia del territorio marittimo greco, dalla localizzazione delle specie bersaglio e dalla natura selettiva dell’attrezzo impiegato.
Contesto e motivazione della deroga
Secondo i considerando, la Commissione ha ricevuto la richiesta greca il 2 giugno 2016 per consentire l’uso di sciabiche da natante nella pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops). La richiesta concerne attività già autorizzate a livello nazionale e svolte da unità con oltre cinque anni di esperienza in tale pesca, nell’ambito di un piano di gestione adottato dalla Grecia il 29 dicembre 2016 con decisione ministeriale n. 6719/146097/29-12-2016, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione richiama il parere del CSTEP, che ha esaminato sia la deroga sia il progetto di piano di gestione.
Condizioni sostanziali per la concessione
La deroga è ritenuta compatibile con le condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. In particolare:
- le zone di pesca sono limitate da vincoli geografici specifici legati alla struttura della Grecia, composta da numerose isole sparse in diversi mari;
- le specie bersaglio risultano presenti in determinati siti costieri a profondità inferiori a 50 metri;
- la pesca non può essere praticata con altri attrezzi, poiché solo le sciabiche da natante presentano le caratteristiche tecniche necessarie;
- l’impatto sull’ambiente marino è considerato non significativo, in quanto gli attrezzi sono selettivi, non entrano in contatto con il fondo e non possono essere impiegati su praterie di Posidonia oceanica;
- la deroga riguarda 244 imbarcazioni elencate nell’allegato 5 del piano di gestione, pari a circa l’1,5% dell’intera flotta peschereccia greca e a 1.697,72 GT;
- il piano di gestione e la decisione ministeriale garantiscono che non vi sarà aumento dello sforzo di pesca;
- le attività sono coerenti con il divieto di pesca sopra habitat protetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non toccano il fondale;
- il piano di gestione prevede misure affinché le catture di specie di cui all’allegato III siano minime, anche perché le specie bersaglio non vi figurano;
- la pesca non è mirata ai cefalopodi.
Sorveglianza e controllo
Il regolamento evidenzia che il piano di gestione greco include misure di sorveglianza delle attività di pesca conformi all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Grecia deve quindi trasmettere alla Commissione una relazione periodica secondo il piano di sorveglianza previsto. Questa componente è centrale per consentire il monitoraggio degli effetti della deroga e, se necessario, interventi correttivi.
Durata della deroga ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è espressamente limitata a tre anni dalla data di entrata in vigore. La durata ridotta è giustificata dalla necessità di verificare lo stato di conservazione degli stock interessati e di disporre di ulteriori elementi scientifici per eventuali misure di gestione più efficaci.
Rapporti con il diritto UE applicabile
La disciplina deroga in modo puntuale al solo articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non altera il quadro generale di gestione e controllo della pesca nel Mediterraneo. Restano rilevanti, come presupposti e limiti della deroga, i riferimenti agli articoli 4, 8, 9, 13, 14 e 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i profili di sorveglianza.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di pesca trainata in prossimità della costa
L’articolo 1, paragrafo 1, esclude l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 alla pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.
Soggetti e imbarcazioni ammesse
La deroga si applica soltanto alle imbarcazioni che: a) recano un numero di registrazione indicato nell’allegato 5 del piano di gestione greco; b) hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; c) sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di sorveglianza e obbligo di relazione
Ai sensi dell’articolo 2, la Grecia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.
Durata e applicabilità temporale
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore.
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