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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1926

Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i requisiti tecnici e organizzativi per rendere disponibili in tutta l’Unione servizi di informazione sulla mobilità multimodale affidabili, aggiornati e interoperabili. Il fulcro del sistema è il punto di accesso nazionale, attraverso cui devono essere resi accessibili dati statici e, facoltativamente, dati dinamici e storici sul traffico secondo standard europei comuni. Il testo disciplina anche l’aggiornamento dei dati, il collegamento tra servizi di informazione, la neutralità del riutilizzo, la trasparenza commerciale e la verifica di conformità da parte degli Stati membri. Sono inoltre previste scadenze graduali di attuazione e obblighi di reporting alla Commissione.

Regole tecniche per l’istituzione di punti di accesso nazionali e per la fornitura, lo scambio, il riutilizzo e l’aggiornamento di dati e servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutta l’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica all’intera rete di trasporto dell’Unione, ai servizi ITS di informazione sulla mobilità multimodale e ai soggetti che detengono, gestiscono o forniscono dati e servizi pertinenti: autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, gestori delle infrastrutture, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. Copre dati statici, dinamici e storici sul traffico e sulla mobilità, relativi a vari modi di trasporto (di linea, a richiesta e privati) e, in particolare, alla rete globale TEN-T e alle altre parti della rete di trasporto dell’Unione. Restano salve le specifiche adottate in altri atti della direttiva 2010/40/UE e le norme sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico; il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa UE applicabile in materia di protezione dei dati.

Regolamento delegato (UE) 2017/1926 sulla predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale

Il regolamento integra la direttiva 2010/40/UE sul quadro ITS e mira a garantire, in tutta l’Unione, servizi di informazione sulla mobilità multimodale accurati, interoperabili e accessibili oltre i confini nazionali. Il contesto è quello della creazione di un’infrastruttura di dati e servizi capace di collegare diverse modalità di trasporto, favorendo la pianificazione di itinerari "da porta a porta" e l’uso di standard tecnici comuni.

Finalità e impostazione generale

La disciplina si applica all’intera rete di trasporto dell’Unione e opera come specificazione tecnica ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2010/40/UE. Il regolamento si fonda sull’idea che i servizi di informazione sulla mobilità debbano essere alimentati da dati affidabili, aggiornati e facilmente riutilizzabili, con adeguata interoperabilità tra sistemi nazionali e, ove possibile, tra Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le regole riguardano le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture, i fornitori di servizi di trasporto a richiesta e i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. I dati interessati comprendono dati statici, dinamici e storici sul traffico, relativi a modi di trasporto di linea, a richiesta e privati; il sistema si estende alla rete globale TEN-T e alle altre parti della rete di trasporto dell’Unione. Restano salve le specifiche già adottate in altri atti delegati della direttiva 2010/40/UE e le norme generali sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce le definizioni operative che strutturano l’intero regolamento. Particolare rilievo assumono:

  • il "punto di accesso", inteso come interfaccia digitale per rendere accessibili dati e metadati;
  • i "dati statici" e "dinamici" sulla mobilità e sul traffico;
  • i "dati storici sul traffico";
  • i "servizi di informazione sulla mobilità" e i "servizi di informazione sulla mobilità multimodale";
  • il "collegamento di servizi" tra sistemi informativi locali, regionali e nazionali;
  • il "punto di trasferimento" tra servizi di informazione. Tali nozioni sono essenziali per individuare i contenuti minimi dei dataset, gli obblighi di pubblicazione e il perimetro dei servizi da interoperare.

Punti di accesso nazionali

Ogni Stato membro deve istituire un punto di accesso nazionale, che costituisce il punto unico per almeno i dati statici e i dati storici sul traffico, compresi gli aggiornamenti, relativi ai diversi modi di trasporto. Gli Stati membri possono utilizzare punti di accesso già esistenti istituiti in base ad altri atti delegati della direttiva 2010/40/UE e possono, in alternativa, creare un punto di accesso comune tra più Stati membri.

Il punto di accesso deve offrire servizi di ricerca basati sui metadati, così da consentire agli utenti di reperire i dataset e visualizzarne il contenuto. Le autorità e gli altri soggetti obbligati devono predisporre metadati adeguati per rendere i dati effettivamente ricercabili e utilizzabili.

Standard tecnici per i dati statici

L’articolo 4 disciplina il formato e lo scambio dei dati statici e dei dati storici sul traffico. Per il trasporto stradale si rinvia agli standard del regolamento delegato (UE) 2015/962. Per gli altri modi di trasporto si richiamano:

  • NeTEx CEN/TS 16614 e versioni successive;
  • i documenti tecnici del regolamento (UE) n. 454/2011;
  • i documenti tecnici IATA;
  • qualsiasi formato leggibile da dispositivo informatico, purché pienamente compatibile e interoperabile. Per i dati territoriali si applicano i requisiti della direttiva 2007/2/CE. I dati applicabili a NeTEx e DATEX II devono essere rappresentati mediante profili nazionali minimi.

Sono inoltre fissate scadenze progressive per l’accessibilità dei dati tramite il punto di accesso nazionale:

  • 1 dicembre 2019 per i dati di cui al punto 1.1 dell’allegato relativi alla rete globale TEN-T;
  • 1 dicembre 2020 per i dati di cui al punto 1.2;
  • 1 dicembre 2021 per i dati di cui al punto 1.3;
  • 1 dicembre 2023 per i medesimi dati riferiti alle altre parti della rete di trasporto dell’Unione. Le API che consentono l’accesso ai dati statici devono essere rese pubbliche, con possibilità per utenti e utenti finali di registrarsi.

Dati dinamici: facoltatività e standard

L’articolo 5 prevede che i dati dinamici siano forniti attraverso il punto di accesso nazionale solo se lo Stato membro decide di renderli disponibili. In tal caso, per il trasporto stradale si applicano gli standard degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2015/962; per gli altri modi di trasporto si applicano SIRI CEN/TS 15531 e i documenti tecnici del regolamento (UE) n. 454/2011, oppure formati equivalenti e interoperabili.

Anche per i dati dinamici devono essere utilizzati profili nazionali minimi per SIRI e DATEX II. Le API relative devono essere pubbliche, con registrazione degli utenti consentita.

Aggiornamento dei dati e correzione degli errori

Il regolamento richiede che i servizi di informazione sulla mobilità si basino su dati aggiornati. Quando intervengono modifiche, i dati statici e dinamici devono essere aggiornati tempestivamente dai soggetti che li gestiscono o li forniscono. Se vengono riscontrate inesattezze, esse devono essere corrette senza ritardo, anche quando emergono da segnalazioni degli utenti o degli utenti finali.

Collegamento tra servizi di informazione sulla mobilità

L’articolo 7 promuove il collegamento tra servizi di informazione a livello locale, regionale e nazionale. Su richiesta, un fornitore di servizi di informazione deve fornire a un altro fornitore risultati di ricerca basati su informazioni statiche e, ove possibile, dinamiche. I risultati devono considerare:

  • punti di partenza e di arrivo;
  • orari di partenza e/o arrivo;
  • opzioni di itinerario e coincidenze;
  • punti di trasferimento tra servizi;
  • soluzioni alternative in caso di problemi. La norma mira a superare la frammentazione geografica dei servizi, favorendo una copertura più ampia e una migliore continuità informativa.

Riutilizzo dei dati, neutralità e trasparenza

L’articolo 8 è centrale per il profilo economico e concorrenziale del regolamento. I dati e i metadati, incluse le informazioni sulla qualità, devono essere accessibili allo scambio e al riutilizzo nell’Unione in modo non discriminatorio attraverso il punto di accesso nazionale o comune, in tempi compatibili con la predisposizione tempestiva dei servizi. Il riutilizzo deve essere neutrale e privo di pregiudizi.

I criteri di classificazione delle opzioni di viaggio devono essere trasparenti e non fondarsi direttamente o indirettamente sull’identità dell’utente né su considerazioni commerciali inappropriate. La prima presentazione dell’itinerario non deve indurre in errore l’utente finale. In caso di riutilizzo, deve essere indicata la fonte dei dati e, per i dati statici, anche la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.

Il regolamento ammette l’uso di contratti di licenza, ma tali condizioni non devono limitare indebitamente il riutilizzo né la concorrenza. Le compensazioni economiche, se previste, devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi legittimi di fornitura e diffusione dei dati. Regole analoghe valgono per il collegamento tra servizi di informazione, la cui disciplina contrattuale deve restare ragionevole e proporzionata.

Controlli di conformità e vigilanza

Gli Stati membri devono valutare il rispetto degli articoli da 3 a 8 da parte dei soggetti interessati. Le autorità competenti possono richiedere una descrizione dei dati e dei servizi disponibili, dei collegamenti esistenti e della loro qualità, nonché una dichiarazione di conformità basata su elementi concreti. Sono ammessi controlli casuali per verificare l’esattezza delle dichiarazioni ricevute.

Relazioni periodiche alla Commissione

Entro il 1 dicembre 2019 gli Stati membri devono presentare alla Commissione una prima relazione sulle misure adottate per istituire il punto di accesso nazionale e sul suo funzionamento. In seguito, ogni due anni, devono trasmettere un rapporto contenente i progressi in materia di accessibilità e scambio dei dati, la copertura geografica e i dati disponibili nel punto di accesso, l’esito della valutazione di conformità e, se del caso, le modifiche intervenute rispetto al regime di attuazione.

Allegato: categorie di dati e livelli di servizio

L’allegato dettaglia le categorie di dati statici e dinamici e le relative priorità di servizio. Per i dati statici sono previsti tre livelli di servizio che coprono, tra l’altro:

  • ricerca di località e nodi di accesso;
  • itinerari e orari;
  • accessibilità dei nodi e dei percorsi interni;
  • tariffe, condizioni commerciali e informazioni di acquisto;
  • parametri ambientali e di consumo;
  • tempi di viaggio stimati. Per i dati dinamici sono previsti livelli che riguardano interruzioni, ritardi, cancellazioni, tempi di percorrenza attuali, chiusure e deviazioni, disponibilità di servizi e infrastrutture, nonché previsioni sui tempi di percorrenza.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce requisiti per garantire che i servizi di informazione sulla mobilità multimodale siano accurati e disponibili agli utenti ITS oltre le frontiere nazionali. Il regolamento si applica all’intera rete di trasporto dell’Unione e opera nel quadro dell’articolo 5 della direttiva 2010/40/UE.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce definizioni essenziali, tra cui accessibilità dei dati, aggiornamento dei dati, metadati, servizi di ricerca, punto di accesso, dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico, dati storici sul traffico, collegamento di servizi, punto di trasferimento e servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Vengono inoltre definiti autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di trasporto a richiesta, gestori dell’infrastruttura e utente finale.

Punti di accesso nazionali e punto di accesso comune

L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di istituire un punto di accesso nazionale, quale punto unico per almeno i dati statici e i dati storici sul traffico, compresi gli aggiornamenti, relativi ai diversi modi di trasporto. Gli Stati membri possono utilizzare punti di accesso preesistenti istituiti ai sensi di altri atti delegati e possono istituire un punto di accesso comune tra più Stati membri. I punti di accesso devono offrire servizi di ricerca e i soggetti interessati devono predisporre metadati adeguati.

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati statici

L’articolo 4 stabilisce gli standard e le specifiche per i dati statici e storici sul traffico: per il trasporto stradale si applicano gli standard del regolamento delegato (UE) 2015/962; per gli altri modi di trasporto si applicano NeTEx CEN/TS 16614, i documenti tecnici del regolamento (UE) n. 454/2011, i documenti IATA o formati pienamente compatibili; per i dati territoriali valgono i requisiti della direttiva 2007/2/CE. I dati applicabili a NeTEx e DATEX II devono essere rappresentati mediante profili nazionali minimi. Sono previste scadenze di messa a disposizione tramite il punto di accesso nazionale: 1 dicembre 2019, 1 dicembre 2020, 1 dicembre 2021 per la rete globale TEN-T e 1 dicembre 2023 per le altre parti della rete dell’Unione. Le API devono essere rese pubbliche, consentendo la registrazione degli utenti.

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici

L’articolo 5 disciplina i dati dinamici solo se lo Stato membro decide di renderli disponibili attraverso il punto di accesso nazionale. Per il trasporto stradale si applicano gli standard del regolamento delegato (UE) 2015/962; per gli altri modi di trasporto si applicano SIRI CEN/TS 15531, i documenti tecnici del regolamento (UE) n. 454/2011 o formati compatibili. Anche per questi dati sono previsti profili nazionali minimi per SIRI e DATEX II. Le API devono essere accessibili pubblicamente con possibilità di registrazione.

Aggiornamento tempestivo dei dati

L’articolo 6 impone che i servizi di informazione sulla mobilità si basino su dati aggiornati e che, in caso di cambiamenti, i dati statici e dinamici siano aggiornati tempestivamente dai soggetti che li detengono o li gestiscono. Gli errori rilevati dagli stessi soggetti o segnalati da utenti e utenti finali devono essere corretti senza ritardo.

Collegamento tra servizi di informazione sulla mobilità

L’articolo 7 prevede che, su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità mettano a disposizione di altri fornitori risultati di ricerca basati su informazioni statiche e, ove possibile, dinamiche. I risultati devono prendere in considerazione punti di partenza e arrivo, orari, opzioni di itinerario, coincidenze, punti di trasferimento e soluzioni alternative in caso di problemi.

Riutilizzo dei dati, neutralità e licenze

L’articolo 8 stabilisce che i dati e i metadati, incluse le informazioni sulla qualità, siano accessibili allo scambio e al riutilizzo nell’Unione in modo non discriminatorio tramite il punto di accesso nazionale o comune. Il riutilizzo deve essere neutro, senza discriminazioni o pregiudizi, con criteri di classificazione trasparenti e non basati sull’identità dell’utente o su considerazioni commerciali indebite. Devono essere indicati la fonte dei dati e, per i dati statici, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento. Sono consentite licenze e accordi contrattuali, purché non limitino indebitamente il riutilizzo o la concorrenza e prevedano compensi ragionevoli e proporzionati.

Valutazione di conformità e controlli

L’articolo 9 impone agli Stati membri di verificare il rispetto degli articoli da 3 a 8 da parte dei soggetti interessati. Le autorità competenti possono richiedere una descrizione dei dati e dei servizi disponibili e una dichiarazione di conformità basata su elementi concreti; possono inoltre effettuare controlli casuali sulla veridicità delle dichiarazioni.

Relazioni alla Commissione

L’articolo 10 richiede una prima relazione entro il 1 dicembre 2019 sulle misure adottate per istituire il punto di accesso nazionale e sul suo funzionamento. Successivamente, gli Stati membri devono trasmettere una relazione biennale con informazioni sui progressi in materia di accessibilità e scambio dei dati, sulla copertura geografica e sui dati accessibili, sull’esito della valutazione di conformità e, se del caso, sulle modifiche intervenute.

Entrata in vigore

L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportisistemi di trasporto intelligentiaccesso ai datiprotezione dei datiriutilizzo dell’informazione del settore pubblico

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