Regolamento (UE) 2017/1230
Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e specifica i criteri oggettivi aggiuntivi richiesti per poter applicare tassi preferenziali di deflusso o di afflusso di liquidità a linee di credito o liquidità transfrontaliere non utilizzate intra-gruppo o in IPS. La disciplina mira a garantire che il trattamento preferenziale non comprometta la solidità di liquidità del fornitore e sia sostenuto da presupposti contrattuali, prudenziali e organizzativi robusti. Sono previste inoltre obbligazioni di notifica e riesame da parte delle autorità competenti in caso di peggioramento del profilo di liquidità o di riduzione della durata della linea.
Precisazione dei criteri oggettivi aggiuntivi per applicare un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità alle linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate intra-gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi che, ai fini del requisito di copertura della liquidità (LCR) previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61, intendano ottenere l'autorizzazione ad applicare un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso alle linee di credito o di liquidità non utilizzate con carattere transfrontaliero, sia all'interno di un gruppo sia nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (IPS). Rilevano i rapporti tra fornitore di liquidità e ricevente, le condizioni contrattuali e prudenziali, nonché il controllo delle pertinenti autorità competenti. Il regolamento non disciplina altri strumenti di liquidità e si applica nell'Unione; è indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Tasso preferenziale per linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate
Il regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione integra il quadro prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61. La finalità è precisare i criteri oggettivi aggiuntivi necessari per ottenere, in casi limitati e previa approvazione dell'autorità competente, l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità alle linee di credito o di liquidità non utilizzate, all'interno di un gruppo o di un IPS su base transfrontaliera.
Contesto e ratio della disciplina
I considerando evidenziano che il trattamento preferenziale è ammesso solo se assistito da garanzie adeguate e non compromette la solidità di liquidità del fornitore. La Commissione intende evitare effetti prociclici e di contagio e, al tempo stesso, rendere possibile una gestione centralizzata della liquidità di gruppo più efficiente, anche in condizioni di stress. Il regolamento precisa dunque condizioni prudenziali, contrattuali e organizzative che consentano alle autorità competenti di valutare in modo uniforme la richiesta di deroga.
Basso profilo di rischio di liquidità
Per soddisfare il criterio del basso profilo di rischio di liquidità, sia il fornitore sia il ricevente devono aver rispettato il coefficiente di copertura della liquidità e gli eventuali ulteriori requisiti o misure di vigilanza per almeno dodici mesi prima dell'autorizzazione all'uso del tasso preferenziale. Il calcolo del livello richiesto di LCR deve essere effettuato tenendo conto del tasso preferenziale stesso applicato nel periodo di dodici mesi.
Inoltre, le posizioni di liquidità di entrambi i soggetti devono risultare a basso rischio secondo il più recente processo di revisione e valutazione prudenziale condotto ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
Se il fornitore o il ricevente non soddisfa, o prevede di non soddisfare, il requisito di copertura della liquidità o altri requisiti di vigilanza pertinenti, deve darne immediata notifica all'autorità competente, allegando una descrizione degli effetti dell'inadempimento sul trattamento preferenziale applicato alla controparte. Quando il soggetto è stato autorizzato a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61, la notifica è inserita anche nella notifica immediata e nel piano di ripristino di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali ipotesi, le autorità competenti decidono se il tasso preferenziale continui ad applicarsi secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Accordi giuridicamente vincolanti, contenuto contrattuale e durata minima
Il regolamento richiede che la linea di credito o di liquidità sia irrevocabile, legalmente e praticamente disponibile in qualsiasi momento e per tutta la sua durata, anche in condizioni di stress, e che sia espressamente collegata all'applicazione del tasso preferenziale di cui agli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. La validità e l'applicabilità dell'accordo in tutte le giurisdizioni rilevanti devono essere confermate da un'analisi giuridica approfondita supportata da parere scritto e motivato, approvato dagli organi di amministrazione degli enti interessati.
La valuta della linea deve essere coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi netti del ricevente non collegati alla linea stessa. Il contratto deve indicare chiaramente importo e costo della linea. Sono vietate clausole che consentano al fornitore di imporre condizioni sospensive prima dell'erogazione, di recedere unilateralmente dall'obbligo assunto o di modificare i termini senza previa approvazione dell'autorità competente.
La durata residua della linea deve essere in ogni momento superiore a sei mesi; se la linea non ha scadenza, deve essere previsto un preavviso minimo di annullamento di sei mesi. L'analisi giuridica va aggiornata regolarmente per riflettere eventuali modifiche normative nelle giurisdizioni interessate e l'esito deve essere comunicato alle autorità competenti. Inoltre, l'importo della linea non può essere rivisto senza il previo consenso dell'autorità competente. Se la durata residua scende sotto i sei mesi o interviene un preavviso di annullamento, gli enti devono informare immediatamente l'autorità, che riesamina se continuare ad applicare il trattamento preferenziale.
Integrazione del profilo del ricevente nella gestione del rischio del fornitore
Il profilo di rischio di liquidità del ricevente deve essere considerato dal fornitore nella propria gestione del rischio di liquidità. Ciò richiede un controllo e una sorveglianza giornalieri della posizione di liquidità del ricevente; nel caso di banca corrispondente, tale monitoraggio può essere limitato ai saldi dei conti vostro del ricevente.
Gli effetti del tasso preferenziale devono essere incorporati nei piani di finanziamento d'emergenza di fornitore e ricevente, tenendo conto degli eventuali ostacoli al trasferimento della liquidità e dei tempi tecnici necessari. Il fornitore deve dimostrare all'autorità competente che può ragionevolmente continuare a fornire la linea anche in stress senza un impatto negativo rilevante sulla propria posizione di liquidità. Il suo piano di emergenza non può basarsi sulla liquidità necessaria a onorare la linea irrevocabile concessa al ricevente. Il piano deve inoltre considerare il tasso preferenziale per assicurare la capacità di fornire la liquidità richiesta quando necessario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 chiarisce che il regolamento specifica ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, ai fini dell'applicazione della deroga relativa ai tassi preferenziali di deflusso o di afflusso di liquidità.
Basso profilo di rischio di liquidità
L'articolo 2 richiede che fornitore e ricevente abbiano rispettato il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità e gli eventuali requisiti di vigilanza in materia di liquidità per almeno dodici mesi prima dell'autorizzazione, su base continuativa, e che le loro posizioni di liquidità siano valutate come a basso rischio nell'ultimo processo SREP. Se uno dei soggetti non soddisfa o prevede di non soddisfare tali requisiti, deve darne immediata notifica alle autorità competenti, con descrizione degli effetti sul tasso preferenziale; la notifica confluisce nel piano di ripristino ex articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013 quando applicabile. In tali casi le autorità decidono, secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il trattamento preferenziale continui ad applicarsi.
Accordi giuridicamente vincolanti e durata minima della linea
L'articolo 3 impone che la linea sia irrevocabile, legalmente e praticamente disponibile in ogni momento e per l'intera durata, anche in stress, su base transfrontaliera, e sostenuta da un'analisi giuridica approfondita con parere scritto motivato approvato dagli organi di amministrazione. La valuta della linea deve essere coerente con i deflussi netti del ricevente non collegati alla linea, l'importo e il costo devono essere chiaramente specificati, e il contratto non può contenere clausole che consentano al fornitore di imporre condizioni preordinate, recedere unilateralmente o modificare i termini senza previa approvazione dell'autorità competente. La durata residua deve essere sempre superiore a sei mesi; se manca una scadenza, il preavviso minimo di annullamento deve essere di sei mesi. L'analisi giuridica va aggiornata regolarmente e comunicata alle autorità; la riduzione dell'importo richiede il previo consenso dell'autorità competente. Se la durata scende sotto i sei mesi o vi è preavviso di annullamento, scatta l'obbligo di immediata informazione e il riesame dell'applicazione dei tassi preferenziali.
Gestione del rischio di liquidità del ricevente da parte del fornitore
L'articolo 4 richiede che il profilo di rischio di liquidità del ricevente sia incorporato nella gestione del rischio del fornitore. Il fornitore deve controllare e sorvegliare giornalmente la posizione di liquidità del ricevente; per le banche corrispondenti, il controllo può limitarsi ai saldi dei conti vostro. Gli effetti del tasso preferenziale devono essere integrati nei piani di finanziamento d'emergenza di entrambe le parti, tenendo conto di possibili impedimenti al trasferimento e dei tempi necessari; il fornitore deve dimostrare di poter continuare a fornire la linea anche in stress senza impatto negativo rilevante sulla propria liquidità, e il proprio piano di emergenza non può fare affidamento sulla liquidità necessaria a onorare la linea irrevocabile. Il piano di finanziamento d'emergenza deve inoltre considerare il tasso preferenziale per assicurare la capacità di fornire liquidità quando richiesto.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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