Cassazione Civile, Ordinanza n. 15775/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato ruoli esattoriali ed estratti di ruolo relativi a cartelle per complessivi euro 3.002,00, deducendo l’estinzione dei crediti per prescrizione e l’omessa notificazione delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto per intervenuta prescrizione, con condanna dell’agente della riscossione alle spese. In appello la contribuente aveva contestato solo la liquidazione delle spese, ritenendola inferiore ai minimi tariffari, ma la CTR aveva rigettato il gravame e compensato le spese. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e della tabella dei parametri, nonché dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, assumendo che la liquidazione delle spese in euro 400,00 fosse inferiore ai minimi inderogabili. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse ad agire all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle, richiamando la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretata dalle Sezioni Unite, e ha ritenuto che, in assenza di allegazione di uno specifico bisogno di tutela immediata e di una statuizione espressa sul punto, l’azione originaria fosse inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario per difetto di interesse ad agire nella diretta impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle non risultate ritualmente notificate, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. perché la causa non poteva essere proposta, e ha dichiarato assorbiti i motivi di ricorso. Non ha provveduto sulle spese di lite per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il successivo vaglio della questione di ammissibilità
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma che tipizza i casi in cui è consentita l’impugnazione immediata dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; fuori da tali casi l’impugnazione diretta è inammissibile
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973, ridefinendo i casi di tutela immediata contro l’estratto di ruolo
d.lgs. n. 110/2024, art. 12
ha riscritto le condizioni di impugnazione dell’estratto di ruolo, ampliando i casi già tipizzati senza mutare la ratio dell’istituto
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione alla necessità dell’interesse ad agire come condizione dell’azione rilevabile d’ufficio
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
invocato dalla ricorrente per sostenere l’inderogabilità dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese
d.m. n. 37/2018
richiamato come modificativo del d.m. 55/2014 e applicabile ratione temporis secondo la ricorrente
tabella 1-2 allegata al d.m. n. 55/2014
invocata per dedurre l’illegittimità della liquidazione delle spese sotto i minimi
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di spese nel processo tributario
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del motivo di ricorso
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la condanna della ricorrente a favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per dare atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato
art. 91 c.p.c.
richiamato per il principio di soccombenza in tema di spese
Massime di principio
- La diretta impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento non validamente notificata è ammessa solo nei casi specificamente tipizzati dal legislatore; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire per la tutela immediata e il ricorso è inammissibile.
- L’interesse ad agire ha natura dinamica e va valutato fino al momento della decisione, anche in base a jus superveniens; la sopravvenienza normativa può incidere sull’ammissibilità del ricorso pendente.
- Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado quando non sia coperto da un giudicato espresso sulla specifica questione pregiudiziale.
- Il giudicato implicito non preclude la rilevazione officiosa di questioni processuali fondanti che attengono alla validità stessa del procedimento e all’ordine pubblico processuale, come il difetto di interesse ad agire o altri vizi insanabili del processo.
- Se il ricorso introduttivo era inammissibile per difetto originario di interesse, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando che la causa non poteva essere proposta.
- La statuizione sulle spese, pur avendo natura accessoria, presuppone comunque la validità della domanda introduttiva; se il ricorso originario è inammissibile, non può esservi una autonoma stabilizzazione del relativo capo sulle spese in presenza del vizio originario.
- La mancata allegazione, da parte del contribuente, di uno specifico bisogno di tutela immediata nei casi di impugnazione dell’estratto di ruolo comporta il difetto della condizione dell’azione e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione diretta.
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