Cassazione Penale, Ordinanza n. 06384/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano meramente reiterative di quelle già respinte in appello e che la doglianza sul riconoscimento fotografico era infondata, perché ignorava gli ulteriori elementi probatori valorizzati dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina ex art. 628 c.p. I motivi dedotti censuravano, da un lato, la violazione di legge e, dall'altro, la tenuta logica della motivazione sulla prova di responsabilità. La difesa contestava in particolare l'attendibilità/validità del riconoscimento dell'imputato, ritenuto basato su una sola fotografia. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi si limitavano a riprodurre quelli già proposti in appello e già disattesi con motivazione immune da vizi logici; ha inoltre osservato che la doglianza sulla foto singola era infondata, perché la Corte territoriale aveva valorizzato anche ulteriori elementi indiziari, come il modello dell'autovettura e il parziale riconoscimento della targa, con conseguente aspecificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto contestato come rapina; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso implica l'applicazione della regola processuale sull'inammissibilità per aspecificità e per riproposizione di motivi già respinti in appello, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
Viene applicata la conseguenza economica tipica della declaratoria di inammissibilità, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale confronto critico, i motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dalla corte territoriale.
- La doglianza che contesta la prova di riconoscimento dell'imputato è infondata quando si fonda in modo isolato su un solo elemento, se la motivazione di merito ha valorizzato anche ulteriori dati indiziari convergenti.
- Il ricorso è aspecifico quando omette di confrontarsi con tutti gli elementi probatori richiamati dalla sentenza impugnata, limitandosi a criticare solo una parte del compendio indiziario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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