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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 977/2023 pubblicata il 27/12/2023, emessa dal Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202501709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 977/2023 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna. Dal testo emerge che la sentenza presupposta è passata in giudicato, che è stata prodotta la relativa attestazione della cancelleria e che il provvedimento è stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto perdurante inadempiente. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inottemperanza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione dell'amministrazione un commissario ad acta entro i successivi 90 giorni; il commissario è stato nominato fin d'ora nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo, accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la sostituzione mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza presupposta e della previa notifica all'amministrazione, ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, consente di esaminare nel merito la domanda contro l'inerzia dell'amministrazione.
  • Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente, con possibile distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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