Cassazione Penale, Sentenza n. 20178/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/06/2022 che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione della pena per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione alle pronunce della Corte Costituzionale (tra cui la n. 40/2019). Il ricorso si articolava in due motivi: (1) vizio procedurale per mancata valutazione di una memoria integrativa depositata il 02/06/2022 per l'udienza del 07/06/2022; (2) vizio di motivazione per omessa o errata rimodulazione della pena relativamente alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 03/07/2013, con particolare riferimento al trattamento delle pene per reati "satellite" e all'incremento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio procedurale: la memoria integrativa era stata depositata oltre il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza previsto dall'art. 127 c.p.p. (applicabile agli incidenti di esecuzione), pertanto il giudice dell'esecuzione ha correttamente ignorato il deposito intempestivo. Sul secondo motivo ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla rideterminazione della pena alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale; in particolare, la condotta contestata nella sentenza del 03/07/2013 era riferita a fatti del 2010 e giudicata con sentenza irrevocabile nel 2014, perciò le disposizioni precedenti (anche nella loro "reviviscenza") si applicavano e la rideterminazione non era possibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale in materia di stupefacenti che disciplina varie fattispecie (anche di lieve entità e di maggiore gravità); la sua applicazione ai fini della rideterminazione della pena dipende dalla natura della condotta (es. "lieve entità") e dal momento in cui la condotta è stata commessa e giudicata rispetto alle pronunce di incostituzionalità
art. 127 cod. proc. pen.
Applicabile per gli incidenti di esecuzione ex art. 666 c.p.p.; stabilisce il termine per il deposito delle memorie (cinque giorni prima dell'udienza), per cui il giudice dell'esecuzione può non tener conto di memorie depositate oltre tale termine
art. 666 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione; l'art. 127 c.p.p. è richiamato e applicabile per i termini processuali nelle memorie relative a tali incidenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Pronuncia richiamata dal ricorrente come causa di rideterminazione della pena; la Corte ha valutato che tale pronuncia non incideva sulle sentenze impugnate nel caso concreto
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Decisione che ha inciso sul regime sanzionatorio degli stupefacenti; la giurisprudenza di legittimità interpretata nella sentenza impugnata afferma che, per condotte commesse durante la vigenza delle disposizioni poi censurate, si continua ad applicare il regime antecedente alle modifiche (ossia non sempre è possibile la rideterminazione a favore dell'imputato)
Massime di principio
- Le memorie prodotte per l'incidente di esecuzione devono essere depositate entro il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza (art. 127 c.p.p. applicato ex art. 666 c.p.p.); il giudice può legittimamente non tener conto dei depositi oltre tale termine
- La possibilità di rideterminare la pena alla luce di pronunce di incostituzionalità dipende dal momento in cui il fatto è stato commesso e giudicato: se la condotta è stata commessa e giudicata durante la vigenza delle disposizioni poi ritenute incostituzionali, il trattamento sanzionatorio anteriore può continuare ad applicarsi
- Nelle ipotesi di reati "satellite" collegati a reati più gravi e in presenza di incrementi per continuazione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'effetto complessivo della rideterminazione; un incremento modesto per continuazione può risultare irrilevante ai fini di una riduzione complessiva, purché la valutazione sia motivata secondo i principi di diritto
- La mancata indicazione di sentenze rilevanti nella richiesta di rideterminazione può compromettere l'esito dell'istanza se le memorie integrative sono depositate oltre i termini procedurali: quindi è essenziale citare tutti i provvedimenti pertinenti nella domanda iniziale e provvedere a depositi tempestivi
- In caso di rigetto dell'appello in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali
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