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Sentenza

Sentenza n. 1209/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 29.3.2022, recante il rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Giustizia amministrativa202200738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità e sviamento. Ha sostenuto che l'amministrazione si fosse basata genericamente su precedenti penali risalenti, nonostante l'intervenuta riabilitazione, senza individuare ragioni concrete e attuali idonee a dimostrare il rischio di abuso delle armi e senza considerare adeguatamente la sua personalità e la sopravvenuta affidabilità. Il diniego richiamava precedenti condanne, la riabilitazione, ulteriori deferimenti all'autorità giudiziaria per ricettazione e gestione non autorizzata di rifiuti, informazioni sfavorevoli dei Carabinieri, un parere negativo dell'autorità giudiziaria e precedenti provvedimenti di revoca e diniego di licenze di porto d'armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Gli artt. 10, 11 e 43 TULPS subordinano il rilascio del porto d'armi alla buona condotta e all'affidabilità del richiedente circa il non abuso delle armi. La gravità e la reiterazione delle condotte, comprese quelle successive alla riabilitazione, giustificavano il giudizio prognostico negativo dell'amministrazione. La riabilitazione non elide il disvalore dei fatti oggetto delle precedenti condanne e non può incidere sulle imputazioni relative a fatti successivi. Il provvedimento aveva considerato plurime vicende giudiziali, informazioni sfavorevoli e precedenti revoche e dinieghi, fornendo una motivazione ritenuta congrua, logica e ragionevole. Il giudice ha inoltre rilevato che, per il porto d'armi ad uso caccia, erano coinvolti interessi ludici e sportivi di minore rilevanza rispetto alle esigenze di pubblica sicurezza. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sussistano ragioni di pericolo per la pubblica sicurezza.

  • art. 10 TULPS

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Concorre a definire i requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia.

  • art. 11 TULPS

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    Consente il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in presenza di condanne rilevanti, mancanza di buona condotta o sopravvenuta carenza dei requisiti.

  • art. 43, comma 2, TULPS

    la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Attribuisce all'autorità un potere valutativo di diniego anche per condanne diverse da quelle tipizzate e quando il richiedente non offra affidamento di non abusare delle armi; il giudizio può fondarsi su una prognosi di affidabilità desunta da condotte penalmente rilevanti e reiterate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d'armi presuppone una condotta irreprensibile e un affidamento concreto circa il non abuso delle armi; l'autorità può negare il titolo anche in assenza di una condanna rientrante nelle ipotesi tipiche, quando gli elementi acquisiti rendano negativo il giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente.
  • Ai fini del diniego del porto d'armi, l'amministrazione può valorizzare non soltanto condanne penali definitive, ma anche procedimenti o deferimenti per reati, informazioni di polizia e precedenti provvedimenti di revoca o diniego, purché tali elementi siano valutati complessivamente e sorreggano una motivazione non illogica.
  • La riabilitazione penale non impone il rilascio della licenza di porto d'armi: essa non elimina il disvalore storico dei fatti oggetto delle condanne e, comunque, non incide su condotte o imputazioni successive alla riabilitazione.
  • Anche episodi di modesto o nullo rilievo criminale possono giustificare misure interdittive in materia di armi quando siano idonei a ingenerare nell'amministrazione il sospetto che il richiedente possa abusarne o sia privo del necessario autocontrollo.
  • Nel bilanciamento con le esigenze di pubblica sicurezza, il diniego della licenza di porto d'armi per uso caccia incide su interessi ludici e sportivi leciti, ma di minore rilevanza, sicché è sufficiente una valutazione amministrativa motivata dell'inaffidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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