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Ordinanza

Ordinanza n. 356/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cancellazione della depositeria dall’elenco delle depositerie autorizzate alla custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cancellazione della propria carrozzeria dall’elenco prefettizio, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. Ha sostenuto, in particolare, che il servizio di traino non sarebbe stato obbligatorio e che egli si sarebbe soltanto autosospeso da tale attività mediante una lettera, peraltro non sottoscritta. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In punto di periculum in mora ha allegato che la cancellazione avrebbe comportato una perdita economica tale da poter determinare il fallimento dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che, al momento dell’iscrizione nell’elenco, il ricorrente si era impegnato a intervenire sempre a ogni richiesta delle forze dell’ordine e a segnalare tempestivamente eventuali limiti di capienza affinché fosse individuato altro custode. Tale impegno comprendeva implicitamente sia il trasporto sia la custodia dei veicoli fermati o sequestrati. Di conseguenza, la decisione del ricorrente di autosospendersi dal servizio di traino costituiva il presupposto logico della cancellazione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non poteva quindi condurre all’annullamento, poiché, alla luce dell’art. 21-octies l. 241/1990, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Anche la mancata sottoscrizione della missiva di autosospensione non è stata ritenuta decisiva: il ricorrente non ne aveva disconosciuto la paternità e aveva anzi confermato nel ricorso la volontà di non svolgere più il servizio di traino. Quanto al periculum, il TAR ha osservato che la cancellazione non aveva effetto retroattivo, lasciando fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle spese relative ai veicoli ancora custoditi, e non incideva sulle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti, né sui veicoli sottoposti a sequestro giudiziario. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e richiede la verifica dei presupposti cautelari per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata o per le circostanze del caso, è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 8 d.P.R. 571/1982

    È richiamato quale base normativa della disciplina delle depositerie autorizzate alla custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

  • art. 394 d.P.R. 495/1992

    È richiamato quale ulteriore disposizione normativa relativa alle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli.

Massime di principio

  • L’impegno assunto dal gestore di una depositeria autorizzata a intervenire a ogni richiesta degli organi di polizia e a custodire i veicoli comprende, salvo diversa previsione, anche l’attività strumentale di trasporto o traino del veicolo fino alla depositeria.
  • La cancellazione da un elenco prefettizio può costituire conseguenza logica dell’autosospensione unilaterale del gestore da una delle attività comprese negli obblighi assunti con l’iscrizione, quando tale autosospensione rende incompatibile la permanenza dei requisiti o degli impegni necessari per l’iscrizione.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non impone l’annullamento dell’atto quando l’amministrazione dimostri, o risulti obiettivamente, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
  • La mancata sottoscrizione di una comunicazione non esclude la riferibilità della dichiarazione al suo autore quando questi non ne disconosca la paternità e confermi sostanzialmente il contenuto della comunicazione nel giudizio.
  • Il periculum in mora non è dimostrato da una generica allegazione di perdite economiche o di rischio di fallimento quando il provvedimento non ha effetto retroattivo, conserva i diritti economici relativi alle attività già svolte e non incide su ulteriori rapporti contrattuali o convenzionali del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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