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Sentenza

Sentenza n. 1670/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 22/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 20/01/2025.

Giustizia amministrativa202501902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero rispetto al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 22/2025, dichiarato esecutivo il 27 gennaio 2025, limitatamente agli interessi e agli ulteriori accessori ancora dovuti dopo il pagamento del capitale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 22/2025, emesso dal Tribunale di Rimini il 20 gennaio 2025 e munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 27 marzo 2025, notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In corso di causa la ricorrente ha inizialmente riferito che il Ministero aveva adempiuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese; ha poi precisato che il pagamento era stato soltanto parziale, perché non erano stati corrisposti gli interessi legali dalla loro maturazione al saldo effettivo. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente al capitale, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse pienamente soddisfatto la pretesa per tale parte. Ha accolto il ricorso per la parte residua, rilevando la persistente inadempienza quanto agli interessi e agli accessori dovuti in base al titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, corrispondendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in euro 259,00, IVA, CPA e successive occorrende, detratto quanto eventualmente già pagato per tali voci e comprese le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, in relazione agli interessi legali liquidati dal G.O.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di eseguire le statuizioni del titolo esecutivo rimaste insoddisfatte e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., per quanto concerne il capitale.

    Il pagamento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte così adempiuta; la controversia prosegue per gli importi ancora dovuti.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 27/03/2025.

    La decisione dà atto che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'ottemperanza è munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, in relazione agli interessi legali liquidati dal G.O. ed in particolare, come precisato nel decreto ingiuntivo gli “interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al saldo nonché le spese di questa procedura di ingiunzione, consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 259,00 oltre a I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Il TAR ordina l'esecuzione del titolo anche per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla maturazione al saldo secondo gli indici ISTAT, oltre agli accessori e alle spese monitorie liquidate nel decreto ingiuntivo.

  • art. 55 del regolamento n. 55 del 2014

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, in relazione agli interessi legali liquidati dal G.O. ed in particolare, come precisato nel decreto ingiuntivo gli “interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al saldo nonché le spese di questa procedura di ingiunzione, consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 259,00 oltre a I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Il titolo esecutivo comprende il compenso del difensore per la procedura monitoria, liquidato in euro 259,00 ai sensi del regolamento n. 55 del 2014, oltre IVA, CPA e successive occorrende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto che soddisfa integralmente una parte della pretesa comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte; il giudizio può proseguire per le componenti del credito rimaste inadempiute.
  • Se il titolo esecutivo riconosce interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, il pagamento del solo capitale non esaurisce l'obbligo di esecuzione: il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento degli accessori ancora dovuti e delle spese liquidate nel titolo.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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