Cassazione Civile, Ordinanza n. 30461/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata nel 2014 per contributi consortili relativi all'anno 2001. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale, ma la commissione tributaria regionale aveva fondato la decisione sull'idea che la precedente cartella del 2003, poi annullata per vizi formali con sentenza passata in giudicato, non potesse avere effetti interruttivi della prescrizione. Il consorzio ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 c.c. sostenendo che la proposizione del giudizio da parte del contribuente aveva interrotto e mantenuto sospesa la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello aveva deciso sulla base di un presupposto non dedotto dal contribuente, cioè l'identità tra i tributi richiesti con la cartella del 2014 e quelli della precedente cartella annullata, mentre l'appello era stato proposto sul diverso presupposto della loro diversità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, qualificabile come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinché riesamini l'eccezione di prescrizione nei limiti effettivamente dedotti dal contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
il secondo motivo è stato riqualificato come vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare su una questione diversa da quella dedotta dalle parti; la decisione che si fonda su un presupposto non specificamente dedotto integra ultrapetizione
art. 2943 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla proposizione del giudizio o dalla domanda del creditore
art. 2945 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, una volta interrotta, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio
art. 2948, co. 1, n. 4, c.c.
richiamato dal ricorrente quale termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili annuali
art. 138 c.p.c.
richiamato per la notificazione del ricorso per cassazione
art. 139 c.p.c.
richiamato per la notificazione del ricorso per cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
citato per la trattazione da remoto in camera di consiglio
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
citato quale norma di proroga delle modalità di trattazione da remoto
L. 18 dicembre 2020 n. 176
citata in relazione alla conversione del D.L. 137/2020
L. 25 febbraio 2022 n. 15
citata in relazione alla conversione del D.L. 228/2021
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice decide su una questione non dedotta dalle parti o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto, mentre non sussiste se il giudice si limita a riqualificare i fatti restando nei limiti delle domande ed eccezioni formulate.
- In materia di prescrizione, il giudice deve pronunciarsi sulla specifica eccezione effettivamente proposta dalla parte; se fonda la decisione su un presupposto diverso da quello dedotto, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando il motivo di ricorso denuncia, in sostanza, la decisione su una questione diversa da quella devoluta, esso va qualificato come vizio processuale ex art. 112 c.p.c. e non come mera violazione di legge sostanziale.
- Se il secondo motivo di ricorso, avente priorità logico-giuridica, è fondato, resta assorbito l'esame del primo motivo relativo al merito della prescrizione.
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