Sentenza del 27/04/2016 n. 8361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, sostenendo che il fabbricato utilizzato per la propria attività agricola fosse rurale e strumentale, quindi esente dall'imposta. Ha contestato sia la necessità dell'iscrizione catastale nella categoria D/10, sia la pretesa coincidenza tra il titolare del fabbricato e il proprietario dei terreni cui il fabbricato era asservito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'assoggettamento del fabbricato all'ICI, poiché l'immobile risultava accatastato in categoria D/1 e non in D/10. Secondo la Corte, l'iscrizione catastale nella categoria rurale A/6 o D/10 costituisce il presupposto decisivo per l'esenzione; se l'immobile è classificato diversamente, il contribuente deve impugnare il classamento catastale. La Corte ha tuttavia precisato che la CTR aveva errato nel ritenere necessaria la coincidenza tra la proprietà del fabbricato e quella dei terreni, requisito non richiesto per gli immobili strumentali delle cooperative agricole. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Disciplina i requisiti dei fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola. La ruralità deve risultare, secondo l'orientamento richiamato, anche dalla corretta classificazione catastale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La norma, interpretata insieme alla disciplina successiva, esclude dall'ICI gli immobili riconosciuti come rurali secondo i requisiti previsti dalla legge.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Ha chiarito il regime ICI dei fabbricati rurali: l'immobile classificato catastalmente come A/6 o D/10 non è soggetto all'imposta.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29
È stato richiamato in relazione alla nozione di attività agricola e alla strumentalità del fabbricato, ma non ha inciso sull'esito, determinato dalla classificazione catastale D/1.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
L'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), ... non è soggetto all'imposta.
L'esenzione ICI dipende dalla classificazione catastale rurale. Se l'immobile ha una categoria diversa, il contribuente deve contestare il classamento; anche il Comune deve impugnare autonomamente un'eventuale categoria A/6 o D/10 che ritenga illegittima.
Cass., Sezione tributaria, sentenza n. 5167 del 5 marzo 2014
Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10).
Conferma che la categoria catastale costituisce elemento determinante per il riconoscimento dell'esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali, non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola: occorre verificare anche la corretta classificazione catastale, normalmente A/6 o D/10.
- Se il fabbricato è accatastato in una categoria diversa, come D/1, il contribuente deve prima impugnare il classamento catastale o dimostrare, nei casi consentiti, i requisiti di ruralità secondo la disciplina applicabile.
- Per i fabbricati strumentali di cooperative agricole non è necessariamente richiesta la coincidenza tra il proprietario del fabbricato e il proprietario dei terreni: la ruralità può sussistere anche quando la cooperativa lavora, trasforma o commercializza prodotti conferiti dai soci.
- La classificazione catastale non è sempre intoccabile: il contribuente può contestarla per ottenere il riconoscimento della ruralità, mentre il Comune deve impugnare autonomamente una categoria A/6 o D/10 se intende negare l'esenzione.
- In controversie analoghe è quindi essenziale distinguere tra l'effettiva destinazione agricola del fabbricato e il suo formale inquadramento catastale, verificando entrambi gli elementi e rispettando i termini per impugnare il classamento.
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