Cassazione Penale, Ordinanza n. 34572/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico: il motivo dedotto non ha criticato puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, ma si è risolto in una generica denuncia di carenza o illogicità motivazionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Nel ricorso ha dedotto, in modo generico, vizi di motivazione, sostenendo che, in mancanza di elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità, avrebbe dovuto essere prosciolto ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con le argomentazioni del provvedimento impugnato e si limitava a una doglianza astratta e non specifica sulla motivazione.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la norma incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna in appello; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della disposizione.
art. 129 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di elementi sufficienti di responsabilità, il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento immediato.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a prospettare vizi di motivazione in termini generici, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
- La doglianza che invochi il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve misurarsi con la motivazione della sentenza e indicare in modo puntuale la sussistenza di una causa immediata di proscioglimento; in difetto, la censura è aspecifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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