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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1019/2024, depositata e resa pubblica il 16.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, R.G. n. 7365/2023.

Giustizia amministrativa202505959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non risultava adempiuta. Sono state chieste anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha rilevato il decorso sia dei termini processuali sia del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, assegnando alla ricorrente la carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo. Ha disposto il deposito della documentazione comprovante l'adempimento e ha nominato, per l'eventuale inerzia, il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà compiere anche le operazioni contabili necessarie, senza che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi si conformi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la Direzione generale competente presso il Ministero quale struttura alla quale appartiene il commissario ad acta nominato dal giudice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni delle pubbliche amministrazioni, e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.
  • L'insufficienza degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere contenuta entro un limite massimo, individuato in una percentuale dell'importo dovuto, affinché conservi funzione compulsoria e non si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso il limite è stato fissato al 10%.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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