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Sentenza

Sentenza n. 4521/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’annullamento del decreto P/CE/L/N/2020/102521 EM-DOM_2020 del 27 ottobre 2022 e notificato in data 24 dicembre 2022, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Caserta ha rigettato l’istanza di emersione ex d.l. n. 34/2020 presentata nei confronti e in favore di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202301376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di emersione relativa a un lavoratore straniero, deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, del d.m. 27 maggio 2020, degli artt. 30-bis e 37 d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe gestito superficialmente il procedimento, omettendo di acquisire le informazioni mancanti e di valutare la documentazione integrativa trasmessa dopo il preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto la violazione del giusto procedimento, della ragionevole durata e dei principi di affidamento e correttezza dell’azione amministrativa, poiché il decreto sarebbe stato adottato oltre il termine di quindici mesi previsto per la definizione del procedimento. L’amministrazione ha eccepito che la documentazione integrativa era stata ricevuta soltanto il 6 dicembre 2022, dopo l’adozione del diniego, avvenuta il 27 ottobre 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il preavviso di rigetto richiedeva chiarimenti sull’incongruenza relativa al versamento del modello F24, documentazione sanitaria sulla limitazione dell’autosufficienza e prova della presenza del lavoratore in Italia alla data dell’8 marzo 2020. Il ricorrente aveva fornito riscontro tardivamente, oltre il termine assegnato e, soprattutto, dopo l’adozione del provvedimento conclusivo. La prova della presenza sul territorio nazionale, costituita dalla ricevuta di un pagamento Western Union effettuato in Italia il 2 maggio 2019, riguardava un presupposto essenziale dell’emersione e non era acquisibile autonomamente dall’amministrazione; la sua tardiva produzione giustificava quindi il diniego per difetto di prova. Il giudice ha escluso che potessero essere valutati nel giudizio i documenti trasmessi successivamente all’adozione dell’atto, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente essere esaminati in un nuovo procedimento o in sede di riesame. Il superamento del termine di conclusione del procedimento non determina l’illegittimità del diniego, potendo eventualmente rilevare sul piano indennitario o risarcitorio ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    La prova della presenza dello straniero sul territorio nazionale alla data prevista dalla disciplina dell’emersione costituisce un presupposto essenziale dell’istanza; la mancata produzione tempestiva della relativa documentazione legittima il diniego.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il riscontro al preavviso di rigetto deve essere fornito nel termine assegnato e comunque prima dell’adozione del provvedimento conclusivo; la documentazione prodotta successivamente non incide sulla legittimità dell’atto già adottato.

  • art. 2-bis l. n. 241/1990

    La conclusione del procedimento oltre il termine legale può eventualmente fondare pretese indennitarie o risarcitorie, ma non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento conclusivo.

  • d.m. 27 maggio 2020

    La disciplina attuativa dell’emersione impone il riscontro documentale dei presupposti richiesti dall’art. 103 d.l. n. 34/2020.

  • artt. 30-bis e 37 d.P.R. n. 394/1999

    Le disposizioni regolamentari sono richiamate nel quadro della disciplina procedimentale dell’emersione e delle verifiche relative al lavoratore straniero.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare, la prova documentale della presenza dello straniero sul territorio nazionale alla data stabilita dalla legge costituisce un presupposto sostanziale dell’istanza; se tale prova non è tempestivamente fornita, l’amministrazione può legittimamente respingere la domanda.
  • La documentazione trasmessa dopo la scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto e, comunque, dopo l’adozione del provvedimento conclusivo, non impone all’amministrazione di riaprire o modificare il procedimento già definito; essa può eventualmente essere valutata nell’ambito di un nuovo procedimento o di un riesame.
  • Il giudice amministrativo valuta la legittimità del provvedimento sulla base degli elementi disponibili all’amministrazione al momento della sua adozione; documenti formati o trasmessi successivamente non possono sanare retroattivamente il difetto probatorio posto a fondamento del diniego.
  • La violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, potendo eventualmente dar luogo a pretese indennitarie o risarcitorie secondo i presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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