Cassazione Penale, Sentenza n. 14340/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/09/2023 con cui la Corte di assise di Alessandria aveva rigettato l'opposizione del Pagani avverso la decisione del 13/07/2023 che aveva respinto la richiesta di estinzione, per decorso del termine quinquennale, dei reati ex artt. 337 e 582 c.p. (rilievo collegato alla sentenza del 19/11/2012, applicativa della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 445 comma 2 e 530 c.p.p. e dell'art. 27, comma 2 Cost., sostenendo che era illegittima l'equiparazione fra una sentenza di condanna e una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, per la quale non è pacifico che vi sia sempre un accertamento di commissione del reato, e che l'iscrizione nel casellario giudiziale non può di per sé configurare un effetto ostativo all'estinzione del reato
La decisione
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. È stata acquisita la certificazione di morte del ricorrente (decesso 07/01/2024). Per la morte sopravvenuta del ricorrente, il giudice di legittimità ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, rilevando altresì che la pena era comunque estinta ai sensi dell'art. 171 c.p. Non è stata dunque adottata alcuna pronuncia di merito sulla questione sostanziale relativa all'equiparazione tra sentenza di non imputabilità e sentenza di condanna ai fini dell'art. 445 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma penale relativa a uno dei reati contestati (richiamata come oggetto della richiesta di estinzione); utilizzata per individuare le fattispecie il cui decorso del tempo è rilevante ai fini estintivi
art. 582 c.p.
Norma penale relativa a uno dei reati contestati (oggetto della domanda di estinzione per decorso del tempo)
art. 444 c.p.p.
Riguarda l'applicazione della pena mediante patteggiamento; la sentenza sostanzialmente ha natura applicativa della pena e costituisce uno degli antecedenti considerati nella verifica dell'estinzione
art. 445, comma 2 c.p.p.
Prevede effetti estintivi/ostativi collegati a provvedimenti intervenuti nel quinquennio successivo; nella vicenda la Corte ha ritenuto che una pronuncia intervenuta entro il termine di cui all'art. 445, comma 2, possa impedire l'estinzione, purché il provvedimento contenga un accertamento rilevante della commissione del reato
art. 530 c.p.p.
Norma che disciplina le ipotesi di proscioglimento e relative motivazioni (richiamata dal ricorrente per sostenere che la sentenza di non imputabilità non equivale automaticamente a un accertamento di colpevolezza)
art. 171 c.p.
Stabilisce che la pena si estingue per morte del condannato; qui la Corte ha ritenuto estinta la pena per il decesso sopravvenuto del ricorrente e, di conseguenza, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per motivare la sintetizzazione del motivo del ricorso nei limiti necessari alla motivazione della cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevede il vizio di motivazione quale motivo di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto tale vizio lamentando violazione e falsa applicazione delle norme indicate
art. 27, comma 2 Cost.
Principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e della responsabilità personale; evocato dal ricorrente per contestare l'equiparazione fra sentenza di non imputabilità e sentenza di condanna ai fini ostativi dell'estinzione
Massime di principio
- Se il ricorrente muore dopo la proposizione del ricorso, il procedimento di impugnazione diventa improcedibile: si dichiara non luogo a provvedere e la pena si considera estinta ex art. 171 c.p.
- Un provvedimento intervenuto nel quinquennio successivo può ostare all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., ma è necessario verificare se quel provvedimento contenga realmente un accertamento della commissione del reato; non tutte le pronunce che comportano annotazione nel casellario hanno automaticamente effetto ostativo
- La sentenza che dichiara la non imputabilità per vizio totale di mente richiede un'analisi puntuale: occorre distinguere fra decisioni che accertano la condotta illecita e decisioni che solo constatano l'insussistenza della responsabilità penale per infermità. Non sempre tali pronunce sono equiparabili a una condanna ai fini dell'estinzione
- L'iscrizione nel casellario giudiziale non costituisce di per sé prova automatica di idoneità a impedire l'estinzione del reato; il giudice deve esaminare il contenuto e la portata del provvedimento sopravvenuto
- Quando il tema è controverso e il ricorso diventa improcedibile per causa sopravvenuta (es. morte), la questione di diritto rimane non decisa e non crea precedenti vincolanti sul punto sostanziale
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