Sentenza del 03/11/2022 n. 4843 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Ricorso - Estratto di ruolo - Impugnazione - Interesse ad agire - Fattispecie - Onere della prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di estratto di ruolo. Questione se, alla luce dell'introduzione del comma 4‑bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 (per effetto dell'art. 3‑bis del d.l. n. 146/2021), il contribuente debba provare l'esistenza dell'interesse ad agire come condizione di ammissibilità del ricorso anche nei giudizi già pendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 3‑bis del d.l. n. 146/2021, che ha introdotto il comma 4‑bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, si applica anche ai giudizi pendenti. Ne consegue che anche per le cause iniziate anteriormente all'entrata in vigore della norma il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire, inteso come la ricorrenza di una delle fattispecie di pregiudizio individuate dalla disposizione; in difetto di tale prova la domanda è inammissibile. Nel caso preso in esame la decisione ha quindi favorito la posizione della pubblica amministrazione resistente.
Norme richiamate
d.l. n. 146/2021, art. 3‑bis
Ha introdotto il comma 4‑bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 imponendo l'onere per il contribuente di provare l'interesse ad agire. La Corte ha interpretato la norma come applicabile anche ai giudizi pendenti.
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4‑bis
Secondo la giurisprudenza richiamata, il comma 4‑bis disciplina l'ammissibilità del ricorso avverso estratto di ruolo ponendo come condizione la prova, a carico del contribuente, di una delle fattispecie di pregiudizio previste dalla norma.
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 26283/2022
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'applicabilità della nuova disposizione anche ai processi pendenti e l'onere probatorio del contribuente in ordine all'interesse ad agire.
Massime di principio
- La norma che introduce l'onere di provare l'interesse ad agire si applica anche ai procedimenti già in corso: i ricorsi pendenti possono essere dichiarati inammissibili se il contribuente non produce la prova richiesta.
- L'interesse ad agire è condizione di ammissibilità del ricorso e non incide sul merito: la sua mancanza comporta l'archiviazione/inammissibilità della domanda senza esame del merito.
- L'onere della prova grava sul contribuente; è quindi fondamentale anticipare e documentare già nella fase introduttiva del giudizio gli elementi che dimostrano la sussistenza di una delle fattispecie di pregiudizio previste dalla norma.
- Nel valutare l'interesse conta la concretezza e attualità del pregiudizio: devono emergere elementi che dimostrino un rischio effettivo e non ipotetico di lesione (notifiche di procedimento esecutivo, gravami su beni, iscrizioni, effettiva riscossione, ecc.).
- In presenza di ricorsi pendenti, è consigliabile produrre documentazione integrativa appena possibile e, se necessario, chiedere misure cautelari o sospensive per tutelare la posizione del contribuente durante il processo.
- La strategia difensiva deve prevedere l'acquisizione e la conservazione di prove documentali (ricevute di pagamento, comunicazioni dell'amministrazione, atti esecutivi, certificazioni di pendenza di procedure esecutive) per soddisfare l'onere probatorio dell'interesse ad agire.
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