Sentenza n. 3397/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 14822 del 3 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 13828 del 19/06/2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione a un concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, inclusa la deliberazione di ammissione candidati, la successiva rettifica e il diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la propria non ammissione alle ulteriori fasi del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di dirigente avvocato presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Contestava la deliberazione di ammissione dei candidati, la successiva deliberazione di rettifica, la nota con cui era stata confermata la non ammissione e, in via subordinata, la clausola del bando relativa alla documentazione delle attività svolte presso studi professionali privati, qualora interpretata nel senso di imporre, a pena di esclusione, la produzione di ulteriore documentazione oltre all’autocertificazione del possesso dei requisiti. Nel corso del giudizio, con memoria del 24 aprile 2026, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente è stata qualificata come rinuncia irrituale, poiché non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza; pertanto non era idonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. La rinuncia ha tuttavia fatto venir meno l’interesse alla decisione, determinando l’improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta del ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste, tra cui la notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza, la rinuncia è irrituale e non determina l’estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia irrituale, pur non comportando l’estinzione del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non produce l’estinzione del giudizio.
- La rinuncia irrituale può comunque determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando evidenzia il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata quando sia richiesta dal ricorrente e le parti resistenti non vi si oppongano.
Come è indicizzato
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