Sentenza n. 809/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 208/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 11/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 208/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione, nonostante la notifica e la scadenza del termine, è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, disponendo anche misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 120 c.p.c.
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato indicato come decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, la perdurante mancata esecuzione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva qualora l'amministrazione non esegua il titolo nel termine assegnato.
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