Cassazione Penale, Sentenza n. 8388/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova disposta il 13/06/2023. La ricorrente ha contestato che la revoca (22/11/2023) è stata adottata senza nuovi elementi rispetto a quelli già valutati, basandosi tra l'altro su una precedente ammissione alla messa alla prova nel 2014; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 464-octies c.p.p., comma 2, per mancata fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art.127 c.p.p. con avviso alle parti almeno dieci giorni prima e per aver deciso in un'udienza fissata per altra finalità (determinazione delle modalità/periodo della messa alla prova) senza consentire il confronto specifico sulla revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il profilo di diritto relativo alla violazione del contraddittorio: ha ritenuto che la revoca dell'ordinanza ammissiva sia stata adottata in assenza della preventiva udienza camerale e del relativo avviso alle parti, come previsto dall'art. 464-octies, comma 2, e che ciò integri nullità ai sensi dell'art.178, lett. c), c.p.p. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Trani per il prosieguo.
Norme richiamate
art.186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Indica il reato per il quale era incardinato il procedimento (violazione delle norme sulla circolazione, ossia guida in condizioni previste dall'art.186); citata per identificare l'oggetto del procedimento penale in cui si richiedeva la messa alla prova.
art.464-octies cod.proc.pen.
Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima
Stabilisce che la revoca della sospensione con messa alla prova può essere disposta anche d'ufficio, ma solo previa fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art.127 e con avviso alle parti almeno 10 giorni prima; la mancata osservanza di tale procedura compromette il contraddittorio e può determinare la nullità del provvedimento di revoca.
art.127 cod.proc.pen.
Disciplina le udienze camerali e le modalità di svolgimento del contraddittorio in sede non pubblica; richiamato per l'obbligo di fissare apposita udienza e di darne avviso alle parti quando si valuta la revoca della messa alla prova.
art.178, lett. c) cod.proc.pen.
Richiamato come base per qualificare la nullità del provvedimento di revoca quando l'avviso di udienza non indica l'oggetto della decisione, con conseguente violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio.
art.464-quater, comma 7, cod.proc.pen.
Richiamato per evidenziare che l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova è impugnabile (rimedi esperibili) e che nel caso di specie l'ordinanza di ammissione del 13/06/2023 non era stata impugnata, risultando quindi definitiva rispetto a quel provvedimento di accoglimento.
Massime di principio
- La revoca della sospensione con messa alla prova, anche se disposta d'ufficio, richiede la fissazione di un'udienza camerale ai sensi dell'art.127 c.p.p. con avviso alle parti almeno dieci giorni prima; in mancanza si configura violazione del contraddittorio e nullità del provvedimento.
- Non è ammessa la revoca 'de plano' o la sua adozione in un'udienza convocata per altra finalità senza che le parti siano state avvertite specificamente della questione della revoca; l'avviso deve consentire alle parti di partecipare con cognizione di causa.
- L'assenza di impugnazione dell'ordinanza di ammissione non impedisce la possibilità di revoca, ma impone il rispetto scrupoloso delle garanzie procedurali dettate dall'art.464-octies e dall'art.127 c.p.p.; la mancata osservanza di tali garanzie comporta annullamento del provvedimento di revoca.
- Per la difesa: se viene disposta una revoca senza adeguato avviso o senza udienza camerale, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Per il giudice/procuratore: quando si decida sulla revoca della messa alla prova occorre predisporre un avviso chiaro sull'oggetto (anche in forma succinta), rispettare i termini di preavviso e consentire l'udienza camerale dedicata, onde evitare nullità del provvedimento.
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