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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11557/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 resta ferma, mentre non risultano accolte le doglianze su recidiva e confisca.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tre profili: il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e l'ordine di confisca del denaro ritenuto provento dello spaccio. La Corte rileva però che in appello non era stato formulato alcun motivo sulla recidiva, sicché la censura è nuova e inammissibile; che le attenuanti generiche risultano invece riconosciute nella sentenza di appello; e che la confisca è stata motivata in modo adeguato, sulla base della ritenuta inattendibilità della giustificazione difensiva circa una presunta vincita al bingo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie contestata e definita in sentenza è quella di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, quale titolo di condanna confermato nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando introduce per la prima volta una questione non dedotta con l'atto di appello, trattandosi di motivo nuovo.
  • Il vizio motivazionale sulla confisca non sussiste quando la sentenza impugnata offre una risposta puntuale e non manifestamente illogica alle allegazioni difensive, valutandone l'inverosimiglianza.
  • Le doglianze sulle attenuanti generiche sono prive di oggetto se la Corte di merito le ha già riconosciute in favore dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

Testo integrale

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