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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43396/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Perugia denunciando: (1) omessa applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e mancata statuizione circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis c.p., sostenendo che il rito cartolare gli ha impedito di richiedere il subprocedimento; (2) vizio di notifica del decreto di citazione per l'udienza dell'8/03/2024, asserendo che il decreto non sarebbe stato notificato al domicilio dichiarato e ciò avrebbe precluso la sua partecipazione personale e la possibilità di chiedere la conversione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che, pur essendo ammesso il gravame per il silenzio della Corte di appello rispetto all'esperibilità del subprocedimento di cui all'art. 545-bis c.p.p., l'accesso a tale subprocedimento richiede che l'imputato ne abbia effettivamente chiesto l'attivazione, almeno mediante conclusioni scritte o memorie depositate; nel caso di specie non risulta alcuna richiesta formulata in alcuna fase del giudizio di rinvio celebrato in rito cartolare, perciò il rimedio è inammissibile e non può farsi valere il mancato avviso. Sul secondo motivo, dall'esame degli atti è emerso che la notifica al domicilio fu tentata ma l'imputato non risultò reperibile e la notifica fu correttamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; pertanto nessuna nullità si è verificata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si conferma (nei termini già disposti dalla Corte d'appello) la decisione di merito adottata nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato (detenzione illecita di stupefacenti). Utilizzata per ricostruire il fatto-reato che ha portato alla condanna.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Regola il subprocedimento per la conversione delle pene detentive brevi in pene sostitutive. La Corte chiarisce che l'omesso avviso o il silenzio della Corte d'appello possono essere censurati in Cassazione solo se l'imputato aveva effettivamente sollecitato l'accesso al subprocedimento (al più tardi con le conclusioni scritte); il giudice ha potere discrezionale e non è obbligato a proporre d'ufficio la sostituzione.

  • art. 20-bis c.p.

    Disciplinante le pene sostitutive per le pene detentive brevi. Citata come oggetto della possibilità di conversione che il ricorrente invocava, con rilievo sul carattere discrezionale e sui presupposti per l'accesso.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Consente la notifica dell'atto al difensore quando il destinatario non è reperibile presso il domicilio; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore dopo il tentativo infruttuoso al domicilio.

  • art. 58 L. n. 689/1981 e art. 133 c.p.

    Richiamate come riferimento ai parametri discrezionali per l'accesso a misure alternative e alle esclusioni oggettive che possono incidere sulla possibilità di conversione della pena; alcune esclusioni non sono valutabili discrezionalmente.

  • art. 59 L. n. 689/1981 e art. 4-bis Ord. pen.

    Richiamate per evidenziare le esclusioni soggettive dalla fruizione del beneficio che rilevano nella valutazione dell'accesso al subprocedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che individua la violazione di legge come possibile motivo di cassazione; la Corte osserva che il vizio censurabile in prima battuta sarebbe questo, ma nel caso concreto la condotta processuale del ricorrente non integrava la fattispecie.

Massime di principio

  • In un giudizio d'appello celebrato con rito cartolare il ricorrente può impugnare in Cassazione il silenzio della Corte di appello sulla possibilità di attivare il subprocedimento ex art. 545-bis c.p.p., ma solo se nel corso del giudizio aveva previamente richiesto l'accesso al subprocedimento (al più tardi con le conclusioni scritte o con memorie depositate).
  • Il giudice d'appello non è obbligato a proporre d'ufficio la sostituzione della pena; ha un potere discrezionale e l'omissione può equivalere a una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti, salvo che risulti un illegittimo diniego quando la parte aveva tempestivamente sollecitato il subprocedimento.
  • La notifica dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima se il destinatario non è reperibile al domicilio; la mera mancata notifica personale al domicilio non determina automaticamente nullità se la procedura prevista è stata rispettata.
  • Se la Corte di legittimità accerta che il diniego all'accesso al subprocedimento è illegittimo, l'eventuale rimedio consiste nella trasmissione degli atti al giudice competente perché proceda all'adempimento omesso (e, se del caso, motivi il diniego).
  • Chi intende ottenere la conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva deve attivarsi tempestivamente nel processo di appello; la mancata sollecitazione nel tempo processuale utile preclude, in genere, il rimedio in sede di legittimità.

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