Cassazione Penale, Sentenza n. 30709/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare (19/12/2022), denunciando la violazione dell'art. 299 c.p.p. e sostenendo che sussista un novum processuale derivante dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione (che aveva annullato con rinvio parte dell'ordinanza del Riesame sui reati ai capi 648-ter e 648-ter.1). La difesa ritiene che la rivalutazione in sede di rinvio della gravità indiziaria rispetto ai reati fine determini la venuta meno degli indizi utili a sostenere la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis), rendendo possibile la revoca o la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari. Lamenta altresì errata qualificazione giuridica del fatto e omessa valutazione dell'elemento innovativo da parte del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che, pur potendo un novum sulla qualificazione dei reati fine incidere sul giudicato cautelare, il ricorso non ha affrontato compiutamente l'articolata e motivata decisione del Tribunale del Riesame, che aveva illustrato molteplici elementi indiziari della stabile appartenenza di Moccia al clan (intercettazioni, ruolo di delegato, rendicontazioni al padre e agli zii, percezione esterna del suo ruolo, incassi e interessi economici). La Cassazione ha osservato che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico e privo di correlazione tra le ragioni espresse dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento non ha determinato la rimessione in libertà dell'indagato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; la Corte si è limitata a ritenere che i giudici di merito abbiano dedotto, sulla base di intercettazioni e comportamenti, la stabile posizione del ricorrente nel sodalizio, circostanza che giustifica la misura cautelare.
art. 648-ter cod. pen.
Norma relativa a reati che erano stati oggetto di annullamento con rinvio da parte della Cassazione; il ricorso sosteneva che la rivalutazione di tali reati costituisse novum influente sulla misura cautelare, ma la Corte ha ritenuto che questo non sia stato adeguatamente provato nel ricorso.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Analogamente al precedente, citato tra i reati 'fine' la cui riconsiderazione non è stata ritenuta, per come prospettata dalla difesa, idonea a travolgere il giudicato cautelare in assenza di puntuale confutazione della motivazione del Tribunale.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione del giudicato cautelare; la Corte ha ritenuto la censura inidonea perché non ha affrontato concretamente e specificamente il complesso motivazionale del provvedimento impugnato.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento al principio sulla gravita degli indizi; la Cassazione osserva che la contestazione sull'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari deve tradursi in violazione di norme o manifesta illogicita della motivazione per essere sindacata in sede di legittimità.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che la valutazione di tali esigenze resta rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per specifici vizi di legge o motivazione manifestamente illogica.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i casi di inammissibilita del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per ritenere il ricorso aspecifico e non correlato alla motivazione impugnata, comportando l'inammissibilita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilita con profili di colpa, altra sanzione pecuniaria; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma attinente agli effetti della decisione sulla libertà dell'indagato; la Corte ha disposto il necessario in quanto il provvedimento di rigetto non comporta la remissione in libertà.
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare e necessario affrontare in modo specifico e puntuale la motivazione del giudice di merito: le censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
- La semplice esistenza di un 'novum' relativo a contestazioni accessorie o a reati collegati non garantisce la revoca della misura cautelare se non si dimostra in modo convincente che esso travolge il nucleo indiziario che sostiene la contestazione principale.
- Il sindacato di legittimità non consente una rinnovata valutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti probatorie; la Cassazione interviene soltanto per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- In materia di misure cautelari per reati di stampo mafioso, il ruolo sociale, i ruoli organizzativi e le intercettazioni circostanziate possono costituire indizi forti, difficili da annullare con censure formali in Cassazione.
- Chi propone ricorso deve curare la corrispondenza tra le ragioni di impugnazione e i punti concreti della motivazione impugnata, pena la declaratoria di inammissibilita e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali.
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