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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30709/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare (19/12/2022), denunciando la violazione dell'art. 299 c.p.p. e sostenendo che sussista un novum processuale derivante dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione (che aveva annullato con rinvio parte dell'ordinanza del Riesame sui reati ai capi 648-ter e 648-ter.1). La difesa ritiene che la rivalutazione in sede di rinvio della gravità indiziaria rispetto ai reati fine determini la venuta meno degli indizi utili a sostenere la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis), rendendo possibile la revoca o la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari. Lamenta altresì errata qualificazione giuridica del fatto e omessa valutazione dell'elemento innovativo da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che, pur potendo un novum sulla qualificazione dei reati fine incidere sul giudicato cautelare, il ricorso non ha affrontato compiutamente l'articolata e motivata decisione del Tribunale del Riesame, che aveva illustrato molteplici elementi indiziari della stabile appartenenza di Moccia al clan (intercettazioni, ruolo di delegato, rendicontazioni al padre e agli zii, percezione esterna del suo ruolo, incassi e interessi economici). La Cassazione ha osservato che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico e privo di correlazione tra le ragioni espresse dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento non ha determinato la rimessione in libertà dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; la Corte si è limitata a ritenere che i giudici di merito abbiano dedotto, sulla base di intercettazioni e comportamenti, la stabile posizione del ricorrente nel sodalizio, circostanza che giustifica la misura cautelare.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma relativa a reati che erano stati oggetto di annullamento con rinvio da parte della Cassazione; il ricorso sosteneva che la rivalutazione di tali reati costituisse novum influente sulla misura cautelare, ma la Corte ha ritenuto che questo non sia stato adeguatamente provato nel ricorso.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Analogamente al precedente, citato tra i reati 'fine' la cui riconsiderazione non è stata ritenuta, per come prospettata dalla difesa, idonea a travolgere il giudicato cautelare in assenza di puntuale confutazione della motivazione del Tribunale.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione del giudicato cautelare; la Corte ha ritenuto la censura inidonea perché non ha affrontato concretamente e specificamente il complesso motivazionale del provvedimento impugnato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio sulla gravita degli indizi; la Cassazione osserva che la contestazione sull'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari deve tradursi in violazione di norme o manifesta illogicita della motivazione per essere sindacata in sede di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che la valutazione di tali esigenze resta rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per specifici vizi di legge o motivazione manifestamente illogica.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i casi di inammissibilita del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per ritenere il ricorso aspecifico e non correlato alla motivazione impugnata, comportando l'inammissibilita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilita con profili di colpa, altra sanzione pecuniaria; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma attinente agli effetti della decisione sulla libertà dell'indagato; la Corte ha disposto il necessario in quanto il provvedimento di rigetto non comporta la remissione in libertà.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare e necessario affrontare in modo specifico e puntuale la motivazione del giudice di merito: le censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • La semplice esistenza di un 'novum' relativo a contestazioni accessorie o a reati collegati non garantisce la revoca della misura cautelare se non si dimostra in modo convincente che esso travolge il nucleo indiziario che sostiene la contestazione principale.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rinnovata valutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti probatorie; la Cassazione interviene soltanto per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
  • In materia di misure cautelari per reati di stampo mafioso, il ruolo sociale, i ruoli organizzativi e le intercettazioni circostanziate possono costituire indizi forti, difficili da annullare con censure formali in Cassazione.
  • Chi propone ricorso deve curare la corrispondenza tra le ragioni di impugnazione e i punti concreti della motivazione impugnata, pena la declaratoria di inammissibilita e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali.

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