Cassazione Penale, Sentenza n. 6794/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata in favore di Giancarlo Tei contro la custodia cautelare in carcere. Il difensore contestava la decisione sostenendo che la nomina del difensore, pur rinvenuta nella cassetta postale dello studio e priva di autentica della sottoscrizione, era indubitabilmente stata rilasciata dall'indagato: la firma sarebbe riconducibile a Tei (assistito dal 2014), la madre dello stesso aveva conferito mandato nello stesso procedimento e l'assenza della copia del documento d'identità si spiegava con il sequestro di tutti i documenti durante la perquisizione. Denunciata violazione di norme processuali e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato che l'art. 96 cod. proc. pen. non richiede l'autenticazione della sottoscrizione per la validità della nomina del difensore, purché l'atto presenti il minimo indispensabile per la riconducibilità al mandante (sottoscrizione e data anteriore o contestuale all'atto). Ha ritenuto che la deposizione dell'atto nel fascicolo processuale e le dichiarazioni dell'avv. Maggiulli circa l'assistenza prestata dal 2014 equivalgono alla riconoscibilità della firma e sostituiscono l'autenticazione. Ha inoltre precisato che, una volta che l'atto è nella sfera del difensore, il giudice non può sindacare le modalità con cui è pervenuto. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma per il prosieguo ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 96 cod. proc. pen.
La nomina del difensore può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità, consegnata dal difensore o trasmessa; non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione per la validità purché l'atto presenti il minimo imprescindibile per la riconducibilità al mandante (sottoscrizione e data anteriore o contestuale).
art. 309, co. 7, c.p.p.
Indica la competenza del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del procedimento cautelare; la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti per il prosieguo secondo questa norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte di Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006; Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999; Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020; Sez. 1, n. 43223 del 20/09/2024; Sez. 3, n. 43244 del 05/10/2023; Sez. 5, n. 21950 del 24/04/2008; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013
La giurisprudenza conferma che l'atto di nomina non richiede modalità predeterminate di trasmissione né l'autenticazione della firma se il difensore, assumendosene la responsabilità con il deposito e con dichiarazioni rese in giudizio, consente la riconducibilità della sottoscrizione al mandante.
Massime di principio
- La nomina del difensore è valida anche se la sottoscrizione non è autenticata, purché l'atto riporti la firma dell'indagato/imputato e la data anteriore o contestuale all'atto cui si riferisce il mandato.
- Se il difensore deposita la nomina nel fascicolo e dichiara in giudizio di assistere l'interessato (es. da lungo tempo), tale comportamento può valere come riconoscimento della firma e sostituire l'autenticazione formale.
- Una volta che l'atto di nomina è nella sfera del difensore, il giudice non può sindacare le modalità con cui l'atto è pervenuto al legale (posta, fax, PEC, consegna diretta), salvo specifici elementi di falsità o incompatibilità.
- Per evitare contestazioni, è consigliabile allegare alla nomina una copia del documento d'identità del mandante quando possibile, oppure fornire dichiarazioni/documentazione che giustifichino l'impossibilità di farlo (es. sequestro dei documenti).
- Se il giudice dichiara inammissibile un atto per presunte formalità mancanti, è possibile ricorrere in Cassazione sostenendo la correlata giurisprudenza e il principio che tutela la libera scelta del difensore di fiducia.
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