Cassazione Penale, Sentenza n. 34266/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza della Corte d'appello del 15/11/2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato Marco Oreste Bianchi Milella dal reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) perché il fatto non è piu' previsto dalla legge. I motivi principali erano: (1) censura dell'ammissibilità dell'appello proposto dal Bianchi Milella per carenza di interesse concreto e attuale; contestazione della motivazione della Corte d'appello che avrebbe erroneamente ritenuto provata la titolarità dei gioielli in capo agli eredi Angiolillo e dunque un interesse dell'appellante alla impugnazione; (2) contestazione della presunta interpretazione automatica da parte della Corte d'appello secondo cui la contraddittorietà probatoria impone l'assoluzione (richiamo a artt. 129 e 530 c.p.p. e art. 507 c.p.p.); (3) censura per omessa valutazione del valore probatorio di due sentenze straniere acquisite e per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente errata e contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che aveva dichiarato ammissibile l'appello del Bianchi Milella sulla base di un presunto riconoscimento in sede penale della titolarità dei gioielli, mentre il Tribunale aveva invece rimesso la questione della proprieta' al giudice civile e non aveva affermato la titolarita' degli eredi. La Cassazione ha affermato che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., avendo l'appellante omesso di indicare un concreto vantaggio pratico derivante dall'annullamento della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. Per questi motivi la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio. La Corte ha inoltre condannato Bianchi Milella al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Il secondo motivo e' stato assorbito.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita, oggetto del procedimento penale; utilizzata per identificare il tipo di imputazione originaria.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito alla declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato (prescrizione); la Cassazione valuta che l'appello contro tale pronuncia richiede un interesse concreto dell'impugnante.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione nel merito; la decisione di merito non può essere intesa come obbligo automatico di assoluzione in presenza di contraddittorietà probatoria senza considerare i poteri istruttori del giudice.
art. 507 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la facoltà di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova per risolvere contraddizioni probatorie; la Corte sottolinea che non esiste un obbligo di assoluzione automatico.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla produzione di nuove prove; la censura principale era la mancata valutazione del valore probatorio di sentenze straniere acquisite.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ammissibilità dell'impugnazione richiede un interesse concreto a rimuovere un pregiudizio; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile l'appello dell'imputato per difetto di interesse.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiesto come parametro di completezza e razionalità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello mancasse dei requisiti richiesti per coerenza motivazionale.
Massime di principio
- Un impugnante contro una declaratoria di non doversi procedere (es. per prescrizione) deve allegare e dimostrare un interesse concreto, attuale e pratico all'annullamento della pronuncia; il mero interesse teorico alla correttezza della decisione non e' sufficiente.
- La rimessione al giudice civile della questione di titolarita' di beni sottoposti a sequestro e' provvedimento non decisorio e non produce effetti pregiudizievoli immediati utili a fondare un interesse all'impugnazione in sede penale.
- In presenza di contraddittorietà delle emergenze probatorie, non sussiste un 'automatismo' che impone l'assoluzione: il giudice di merito ha il potere (e talvolta il dovere) di disporre assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. per dirimere le incongruenze.
- Una motivazione interna contraddittoria della sentenza d'appello (es. affermare di avere riconosciuto la proprieta' e contestualmente di avere rimesso la questione al giudice civile) rende la decisione viziata e puo' determinare l'annullamento per carenza di completezza e razionalita'.
- La semplice acquisizione di sentenze straniere o di documenti proposti non solleva automaticamente la Corte dall'obbligo di esplicitare il valore probatorio attribuito a tali atti; l'omessa valutazione puo' costituire vizio motivazionale rilevante se incide sulla decisione.
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