Ordinanza n. 651/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la conclusione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento funzionale alla presentazione e alla trattazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendo in sede cautelare una misura propulsiva. Nel corso del giudizio è emerso che la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto. Il ricorso cautelare è stato quindi esaminato alla luce della sopravvenuta attività amministrativa e del conseguente interesse alla misura urgente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che l’appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica e che, pertanto, era venuto meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia cautelare propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando sia il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento dell’amministrazione, che si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli. L’ordinanza non definisce nel merito l’eventuale domanda relativa alla conclusione del procedimento di rilascio del visto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; la fissazione dell’appuntamento ha fatto venir meno l’interesse alla misura cautelare propulsiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adempie alla specifica attività richiesta mediante la fissazione dell’appuntamento, viene meno l’interesse attuale alla misura cautelare propulsiva e l’istanza cautelare deve essere respinta.
- La valutazione delle spese della fase cautelare può tenere conto sia della durata del ritardo amministrativo anteriore al ricorso sia del comportamento successivo dell’amministrazione, compensando le spese quando il ritardo non sia particolarmente esteso e l’amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli.
Come è indicizzato
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