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Sentenza

Sentenza n. 1092/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 349/2024 – R.G. n. 1001/2023 – pubblicata il 17/05/2024, dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19-2023/24, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all'accredito delle somme relative agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi legali. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato al Ministero presso la sede reale il 29 luglio 2024 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: formazione del giudicato, previa notificazione del titolo, decorso del termine di 120 giorni e mancata esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi spettanti per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di 500 euro annui.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso di un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, imponendo l'integrale attuazione del comando giudiziale, comprese le somme accessorie dovute a titolo di interessi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione inadempiente, subordinando l'esercizio dei relativi poteri all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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