Cassazione Penale, Ordinanza n. 25939/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da un soggetto detenuto in relazione a due semestri indicati nel provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva respinto il reclamo avverso il diniego del beneficio, ritenendo che dai carichi pendenti, dalle informazioni di polizia e dalla relazione della Casa circondariale emergessero, nei periodi interessati, sia un illecito disciplinare intra moenia sia plurime condotte di reato commesse quando il soggetto era libero o sottoposto a misure non carcerarie; da ciò aveva desunto la mancata adesione al programma rieducativo. Nel ricorso per cassazione, il detenuto contestava in sostanza la valutazione negativa del Tribunale, ma il testo non consente di ricostruire specifici motivi articolati oltre alla censura sulla valutazione delle risultanze e sulla rilevanza della pericolosità attuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva fondato il diniego della liberazione anticipata su elementi processuali e penitenziari congrui, valorizzando condotte illecite e reati commessi anche in periodi diversi dalla detenzione, sintomatici della mancata partecipazione al programma rieducativo. La Corte ha inoltre escluso rilievo decisivo alla prospettazione difensiva sull'attualità della pericolosità in mancanza di elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il beneficio può essere negato quando le risultanze complessive evidenzino una mancata adesione del detenuto al programma rieducativo, desumibile anche da condotte illecite tenute durante la detenzione o in periodi di libertà o di esecuzione non carceraria.
- La valutazione del giudice di sorveglianza è legittima se sorretta da elementi congrui e coerenti tratti da carichi pendenti, informazioni di polizia e relazioni penitenziarie, potendo tali dati fondare un giudizio negativo sul percorso trattamentale.
- In sede di ricorso per cassazione contro il diniego di liberazione anticipata, non è sufficiente opporre una diversa lettura delle risultanze se la motivazione impugnata è logica e non manifestamente illogica.
- La mera contestazione dell'attualità della pericolosità non è decisiva quando manchino elementi positivamente valutabili in favore del detenuto e il giudice abbia fondato il diniego sulla mancata partecipazione al trattamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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