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Sentenza

Sentenza del 18/12/2023 n. 7004 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava l'avviso di recupero per IMU (2016-2021) e TASI (2016-2020) sostenendo di essere stata privata del possesso degli immobili a seguito di procedura esecutiva immobiliare (con ordinanza di estinzione per intervenuto pagamento) e, in memoria, che gli immobili erano stati abusivamente occupati per tutta la durata della procedura, sicché mancherebbe il presupposto impositivo. La resistente sosteneva che l'esecuzione e la custodia non fanno venir meno gli obblighi fiscali del proprietario: il presupposto impositivo (possesso/titolarità) viene meno solo con l'emissione del decreto di trasferimento (aggiudicazione/trasferimento formale).

La decisione

Il primo grado aveva rigettato il ricorso. In appello il Collegio ha preliminarmente valutato l'ammissibilità: ha ritenuto operativa la regola secondo cui la mancata esecuzione dell'art. 38 D.Lgs. 546/1992 (deposito in segreteria della copia della sentenza notificata entro 30 giorni) fa decorrere il termine 'lungo' e non il termine 'breve' per impugnare, con conseguente accoglimento parziale della questione procedurale ma senza esito favorevole per la società. Sul merito l'appello è stato rigettato perché la società ha introdotto in sede di memoria e in appello un motivo nuovo (l'abusiva occupazione) non deducibile in appello per il divieto di nova e per il principio di immodificabilità della domanda (art.24 e art.57 D.lgs. 546/1992). In ogni caso la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui la custodia o il pignoramento non trasferiscono la titolarità né il possesso ai fini IMU/TASI: il soggetto passivo rimane il proprietario/debitore esecutato fino all'emissione del decreto di trasferimento (giurisprudenza Cass. n.5737/2013 e altre). Pertanto l'appello è rigettato e l'appellante condannata alle spese (euro 2.500,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992 art. 51

    decorrenza del termine di 60 giorni per impugnare

    stabilisce il termine breve per proporre appello dalla notificazione della sentenza; il Collegio ha verificato la tempestività dell'impugnazione rispetto a tale termine

  • D.Lgs. 546/1992 art. 38

    obbligo di deposito della copia della sentenza notificata entro 30 giorni

    la Corte ha ritenuto che la notifica della sentenza combinata con il successivo deposito costituiscano formalità necessarie per il decorso del termine breve; il loro inadempimento fa decorrere il termine lungo

  • D.Lgs. 546/1992 art. 24, comma 2

    integrabilità dei motivi in caso di nuovi documenti

    limita l'integrazione dei motivi introdotti dopo il ricorso, consentendo l'aggiunta solo nei casi e nei termini previsti; da ciò deriva l'inammissibilità della nuova eccezione dell'occupazione abusiva quando proposta in appello

  • D.Lgs. 546/1992 art. 57

    divieto di introduzione di nuovi motivi in appello

    impedisce di proporre novità in appello, principio applicato per escludere il motivo dell'occupazione abusiva introdotto successivamente

  • L. 160/2019 art. 1, comma 746

    definizione del soggetto passivo dell'IMU (possessore = proprietario o titolare di diritto reale)

    il presupposto impositivo IMU è ancorato alla titolarità del diritto reale; tale titolarità si trasferisce solo con l'emissione del decreto di trasferimento

  • L. 147/2013 art. 1, comma 269

    riferimento alla disciplina della TASI

    la TASI è collegata al possesso/detenzione dell'immobile; ma la perdita effettiva del possesso per fatti nuovi deve essere provata e non può essere introdotta in appello come nuovo motivo

  • Legge n. 197/2022 art. 1, comma 759 (lettera g-bis)

    modifica normativa richiamata dalle parti

    menzionata dall'appellante come novità legislativa che inciderebbe sul presupposto IMU, ma la Corte ha ritenuto prevalente la giurisprudenza che richiede il decreto di trasferimento per mutare la soggezione tributaria

  • L. 53/1994 art. 91-bis e D.Lgs. 82/2005 art. 231

    adempimenti per notifica a mezzo PEC e attestazione di conformità

    richiamate circa la correttezza formale delle notifiche via PEC e l'obbligo di attestazione di conformità dei documenti notificati; la mancata produzione degli attestati può incidere sul decorso del termine breve

  • Cass. n. 5737/2013 (giurisprudenza)

    principio su effetto del pignoramento immobiliare

    stabilisce che il pignoramento/custodia non esonera il proprietario-dubitore dagli obblighi tributari e che il carico impositivo si trasferisce solo con il decreto di trasferimento

  • Cass. n. 4222/2015 e Cass. n. 26449/2017 (giurisprudenza)

    orientamenti contrastanti sul deposito della sentenza notificata

    citati per spiegare l'esistenza di due orientamenti; il Collegio ha aderito all'interpretazione che considera il deposito necessario per far decorrere il termine breve

  • Codice di procedura civile art. 327

    termine lungo per l'impugnazione

    richiamato per indicare il termine ordinario più lungo che decorre quando non si perfezionano le formalità richieste per il termine breve

Massime di principio

  • La proprietà o la titolarità di un diritto reale sull'immobile (e non la mera custodia o il pignoramento) è il presupposto per la soggezione all'IMU: l'obbligo fiscale resta in capo al proprietario fino all'emissione del decreto di trasferimento (aggiudicazione/trasferimento formale).
  • La custodia giudiziaria o il custode non assumono di norma la titolarità o il possesso tale da far sorgere per loro gli obblighi IMU/TASI; l'imposta si trasferisce al nuovo soggetto solo con gli atti formali di trasferimento.
  • Per la TASI e la TARI/TARI Rifiuti: la perdita materiale del possesso (es. occupazione abusiva) può incidere sulla responsabilità tributaria, ma si tratta di un fatto che deve essere tempestivamente dedotto e provato nel grado di giudizio competente; non può essere introdotto in appello come motivo nuovo salvo i casi previsti dalla legge.
  • In sede di impugnazione è essenziale rispettare le formalità di notificazione e deposito (PEC, attestazioni di conformità, deposito della copia della sentenza in segreteria entro 30 giorni): il mancato adempimento può spostare il termine da quello breve a quello lungo e incidere sull'ammissibilità dell'appello.
  • Il principio di immodificabilità della domanda nel processo tributario limita la possibilità per il contribuente di introdurre nuovi motivi in corso di causa; eventuali modifiche o integrazioni devono avvenire nei termini e nelle forme previste dall'art. 24 D.lgs. 546/1992.
  • Se si contesta la perdita effettiva del possesso per occupazione abusiva, occorre produrre documentazione e dedurla nel primo grado o nei termini consentiti; l'onere della prova grava sul contribuente che vuole far valere l'evento impeditivo della presunzione di possesso del proprietario.

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