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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10323 - Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - Pronunce del giudice tributario declinatorie della giurisdizione - Applicabilità della "traslatio iudicii" - Sussistenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della CTR di Bari che, accogliendo l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, senza indicare concretamente il giudice competente né disporre la prosecuzione del processo davanti a quest'ultimo. Deduceva inoltre la violazione del principio della translatio iudicii, della tutela dell'affidamento e l'esistenza di un errore scusabile nell'individuazione del giudice competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti indicati, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha stabilito che la translatio iudicii si applica anche alle pronunce con cui un giudice di merito, compreso il giudice tributario, dichiara il difetto di giurisdizione. La CTR non poteva limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione, ma avrebbe dovuto adottare provvedimenti idonei a consentire la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, salvaguardando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 382, comma 1, cod. proc. civ.

    È richiamato quale base per sostenere che il giudice che declina la propria giurisdizione debba individuare il giudice munito di giurisdizione e consentire la prosecuzione del processo.

  • Art. 384 cod. proc. civ.

    È invocato dal ricorrente in collegamento con l'art. 382 c.p.c. per sostenere la necessità di preservare gli effetti della domanda e indirizzare le parti davanti al giudice competente.

  • Art. 362, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente di risolvere eventuali conflitti negativi di giurisdizione mediante ricorso per cassazione, con una decisione vincolante nei confronti del giudice successivamente individuato come competente.

  • Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

    È richiamato nel principio di diritto quale mezzo ordinario per contestare le decisioni sulla giurisdizione.

  • Art. 111 della Costituzione

    È richiamato in relazione all'estensione del ricorso per cassazione contro le decisioni sulla giurisdizione e all'esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale efficiente.

  • Artt. 3 e 24 della Costituzione

    La Corte esclude che l'applicazione della translatio iudicii alle pronunce dei giudici di merito violi i principi di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale.

  • D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 2, comma 3

    Richiamato nel terzo motivo, relativo all'errore scusabile e alla decorrenza dei termini di impugnazione; il motivo è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Quando una causa è stata iniziata davanti a un giudice privo di giurisdizione, la dichiarazione di difetto di giurisdizione non dovrebbe normalmente comportare la perdita degli effetti della domanda: il processo può essere trasferito davanti al giudice competente mediante translatio iudicii.
  • Il giudice che declina la giurisdizione deve adottare statuizioni idonee a rendere possibile la prosecuzione del processo davanti al giudice competente, indicando il percorso processuale e il termine per la riassunzione quando previsto.
  • La translatio iudicii si applica anche ai rapporti tra giudice tributario e giudice ordinario, non soltanto alle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
  • Poiché la pronuncia del giudice di merito sulla giurisdizione potrebbe non vincolare il giudice successivamente adito, in caso di conflitto negativo è possibile ricorrere alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362, comma 2, c.p.c.
  • L'errore nella scelta del giudice non determina automaticamente l'estinzione o la perdita della tutela: occorre verificare tempestivamente la riassunzione davanti al giudice competente e il rispetto dei termini processuali applicabili.

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