Sentenza n. 1772/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di riesame in autotutela della revoca del porto d’armi e conseguente mancata revoca del decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva subito nel 2016 la revoca del porto d’armi in ragione del coinvolgimento in un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio. Il procedimento si era successivamente concluso con la riqualificazione dei fatti nella fattispecie dello spaccio di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con condanna a otto mesi di reclusione e sospensione condizionale della pena; i fatti risalivano al 2011. In considerazione del tempo trascorso e della più mite qualificazione giuridica dell’addebito, il ricorrente aveva chiesto il riesame della propria posizione e la revoca del precedente provvedimento. La Prefettura aveva respinto l’istanza, richiamando anche un episodio di lesioni personali del 2020 ai danni di un collega, oggetto di querela poi rimessa, ritenendo che da accertamenti effettuati fosse emerso che il ricorrente aveva colpito il collega con un pugno. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge, contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, sostenendo che l’amministrazione non aveva correttamente valutato il ridimensionamento dell’addebito penale, il decorso del tempo, la sua personalità e l’episodio di lesioni, mai accertato in sede penale o disciplinare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di riesame. Ha ritenuto che la condanna per i fatti di stupefacente fosse stata significativamente ridimensionata rispetto all’originario quadro accusatorio e che il decorso del tempo e la più mite qualificazione dei fatti legittimassero una rivalutazione della posizione del ricorrente. Il provvedimento prefettizio, tuttavia, aveva fondato il diniego anche su un episodio di lesioni personali che non risultava assistito da alcun accertamento terzo o concreto: la querela era stata rimessa, non vi era stato un procedimento penale e il datore di lavoro non aveva irrogato sanzioni disciplinari, avendo accolto le giustificazioni del ricorrente. Le sole versioni contrapposte della persona offesa e dell’interessato non erano sufficienti, da sole, a dimostrare la reale dinamica dei fatti né a fondare un giudizio di inaffidabilità. L’amministrazione non aveva documentato gli asseriti accertamenti né svolto una verifica autonoma idonea a chiarire la condotta concretamente attribuita al ricorrente. Sono state quindi ravvisate carenze di motivazione e istruttoria. L’annullamento non ha imposto il rilascio automatico della licenza, ma ha posto a carico dell’amministrazione l’obbligo di riesaminare e rimotivare la posizione sulla base di eventuali verifiche oggettive dei fatti e della loro effettiva valenza sintomatica ai fini dell’affidabilità. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
La norma è richiamata dal ricorrente tra quelle che disciplinano i presupposti del diniego o della revoca delle autorizzazioni di polizia; la sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto.
art. 39 TULPS
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione al potere di divieto o revoca concernente le armi; la sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto.
art. 43 TULPS
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti per il rilascio o il diniego della licenza di porto d’armi; la decisione valorizza l’esigenza di una valutazione concreta e adeguatamente istruita dell’affidabilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La riqualificazione dei fatti nella fattispecie dello spaccio di lieve entità è considerata una sopravvenienza oggettiva idonea a imporre il riesame della posizione, insieme al decorso del tempo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, dopo la revoca o il diniego di un titolo di polizia in materia di armi, il quadro penale originario venga significativamente ridimensionato e sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, l’interessato ha diritto a una rivalutazione attuale e concreta della propria posizione.
- Il giudizio di inaffidabilità ostativo al rilascio o al mantenimento di una licenza di porto d’armi deve fondarsi su fatti adeguatamente accertati e su una motivazione che chiarisca la loro concreta incidenza attuale sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente.
- La mera ricezione di una querela, successivamente rimessa, e la contrapposizione tra la versione della persona offesa e quella dell’interessato non costituiscono, senza ulteriori verifiche, un accertamento oggettivo sufficiente per desumere una condotta violenta e fondare su di essa un giudizio di inaffidabilità.
- L’amministrazione che richiami nel provvedimento l’esistenza di propri accertamenti deve indicarne almeno la consistenza essenziale e documentarne gli esiti; in mancanza, il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento del diniego di riesame di una revoca del porto d’armi per carenza istruttoria e motivazionale impone la riedizione del potere, ma non comporta automaticamente il rilascio della licenza, spettando all’amministrazione rivalutare la posizione alla luce di fatti oggettivamente verificati.
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