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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24341/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che confermava il sequestro preventivo di un cane e di una gattina disposto con decreto del GIP del 22/11/2023 per il reato ex art. 727 comma 2 c.p. La ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) mancata risposta del tribunale all'argomentazione secondo cui gli animali erano stati affidati a terzi in seguito a un allontanamento urgente della ricorrente; 2) carenza motivazionale del decreto di sequestro (uso di clausole di stile) e mancata valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) nonché della condotta finalizzata alla cura degli animali; 3) illegittimità e mancata motivazione della nomina di un custode privato per gli animali, con la tesi che i reati ipotizzati non consentirebbero tale affidamento; 4) violazione delle regole sulla notifica all'irreperibile ex art. 159 c.p.p., essendosi la ricorrente recata personalmente per ritirare la notifica e quindi non essendo configurabile l'irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi, connessi alla valutazione del fumus del reato e all'elemento soggettivo, sono stati ritenuti manifestamente infondati: il tribunale aveva effettuato una valutazione sommaria corretta evidenziando elementi non contestati che descrivevano un abbandono produttivo di gravi sofferenze e quindi il fumus del reato, punibile anche per mera colpa; la verifica approfondita del dolo non è richiesta in sede di riesame salvo che l'assenza dell'elemento soggettivo emerga ictu oculi, cosa che non è stata dimostrata dalla ricorrente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile come motivo nuovo non dedotto in sede di riesame e, comunque, la nomina di custodi privati per l'affidamento provvisorio degli animali non è contraria alla normativa citata; il quarto motivo è stato considerato infondato e non specificato nei termini tassativi richiesti, oltre a non aver mostrato alcun pregiudizio difensivo visto che la ricorrente ebbe comunque conoscenza del decreto e lo impugnò tempestivamente. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere di rifondere le spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 727 comma 2 cod. pen.

    Norma inerente reati contro gli animali (abbandono/crudelà). La Corte ha ritenuto sussistente il fumus del reato in relazione ad elementi descrittivi di abbandono con gravi sofferenze, valutabile anche sotto il profilo della mera colpa.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Disciplina della notifica all'irreperibile. La Corte ha ritenuto non emergente alcuna nullità o pregiudizio difensivo poiché la ricorrente aveva comunque conoscenza del decreto impugnato.

  • art. 619 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che consente talora la correzione della motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta. Richiamata per sostenere che l'eventuale disamina giuridica delle parti, se infondata, non determina perciò un vizio di motivazione idoneo a rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per la parte soccombente o per il ricorrente in caso di inammissibilità di sostenere le spese processuali. Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 19 quater disp. att. cod. pen.

    Normativa sul collocamento/affidamento di animali in attesa di individuazione di enti disponibili. La Corte ha ritenuto compatibile l'affidamento provvisorio a privati con le disposizioni in materia, e non sussisteva alcuna norma ostativa alla nomina di custodi privati.

Massime di principio

  • In sede di riesame sulle misure cautelari reali il giudice compie una valutazione sommaria del fumus del reato: non è richiesta la prova piena del dolo, ma è ammissibile valutare anche l'elemento soggettivo se la sua assenza o presenza emerge ictu oculi.
  • La mancanza di una replica specifica del giudice a tutte le argomentazioni difensive non comporta automaticamente un vizio di motivazione se il provvedimento contiene una spiegazione coerente e sufficiente che permetta di comprendere l'itinerario logico-giuridico seguito.
  • Nuove questioni giuridiche o fatti non dedotti nei precedenti gradi che vengono sollevati per la prima volta in Cassazione sono generalmente inammissibili, salvo che si dimostri la rilevanza e la tempestività della contestazione nei gradi precedenti.
  • L'affidamento provvisorio di animali sequestrati a privati non contrasta di per sé con la normativa penale e di attuazione, purché sia motivato e compatibile con le esigenze cautelari e il successivo reperimento di enti o associazioni idonee.
  • La mancata osservanza formale di talune notifiche (es. all'irreperibile) può essere superata dalla prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte della destinataria; per far valere la nullità è necessario dimostrare il pregiudizio difensivo.
  • I ricorsi avverso provvedimenti di sequestro sono ammessi in Cassazione prevalentemente per violazione di legge e per vizi motivazionali particolarmente gravi; motivazioni meramente giuridiche infondate non costituiscono di per sé vizio di legittimità.

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