Cassazione Penale, Sentenza n. 32289/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto del reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata per il semestre dal 7/8/2020 al 7/2/2021. Sosteneva che la condotta contestata (rifiuto di trasferirsi in diversa località protetta) risaliva a novembre/dicembre 2019 e che la richiesta di revoca della detenzione domiciliare era stata avanzata nel dicembre 2019, ma la relativa udienza si era tenuta solo nell'ottobre 2020 per cause legate alla pandemia; pertanto nel semestre valutato non sarebbero emerse violazioni e la misura alternativa non era stata formalmente sospesa in attesa della decisione
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, per i detenuti ammessi a espiare la pena in località protetta, il rispetto delle indicazioni sul luogo di esecuzione (per ragioni di sicurezza) è obbligatorio e il persistente rifiuto di trasferirsi ha inciso negativamente sulla partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre valutato. La revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza di Roma è stata ritenuta conseguenza del comportamento del ricorrente; la motivazione del rigetto è stata ritenuta adeguata e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
La norma riguardante la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione è stata richiamata come parametro: la corte ha ritenuto che la condotta esteriore del detenuto (anche in regime di detenzione domiciliare in località protetta) sia decisiva per valutare la concessione della liberazione anticipata
art. 103 regolamento esecutivo Ordinamento penitenziario
Indica i criteri di valutazione dell'impegno del condannato nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento; la Corte lo ha usato per giustificare l'attenzione alla condotta complessiva anche durante la detenzione domiciliare
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Richiamato come norma di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione: il ricorrente invocava violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e i rilievi infondati
art. 24 Costituzione
Invocata dal ricorrente (diritto alla difesa); la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata in modo da incidere sulla decisione, avendo il ricorrente partecipato al procedimento di merito e potuto dedurre le proprie ragioni
art. 111 Costituzione
Richiamata dal ricorrente in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i principi di legalità e adeguata motivazione del provvedimento fossero rispettati
Massime di principio
- Per detenuti ammessi a programmi di protezione la piena osservanza delle indicazioni sul luogo di esecuzione della pena è requisito essenziale: il rifiuto di trasferirsi può essere valutato come comportamento impeditivo della rieducazione e determinare revoca della misura alternativa
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata considera la condotta 'esteriore' e complessiva anche durante la detenzione domiciliare; non rileva solo la formale sospensione della misura ma l'effettivo comportamento del soggetto nel periodo
- Il fatto che una procedura amministrativa o giudiziaria relativa alla revoca sia stata avviata anteriormente e si sia conclusa formalmente dopo non impedisce che la condotta antecedente (se persistente) incida sulla valutazione del semestre oggetto di liberazione anticipata
- Il diniego della liberazione anticipata deve essere motivato in modo adeguato e la valutazione deve essere complessiva; però la Corte di legittimità concede ampio margine di apprezzamento al giudice di merito se la motivazione è razionale ed esaustiva
- In situazioni simili è utile documentare puntualmente la condotta e le ragioni di eventuali scelte (es. timori per la sicurezza che giustifichino un rifiuto), nonché provare l'assenza di violazioni nel periodo rilevante, per contrastare efficacemente una valutazione negativa
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