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Sentenza

Sentenza del 10/12/2016 n. 3104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2002, l'indebita applicazione del regime IVA del margine su acquisti intracomunitari di autoveicoli usati effettuati da società estere operanti nel settore dell'autonoleggio. Secondo l'Ufficio, tali cedenti avrebbero potuto detrarre l'IVA sugli acquisti originari, escludendo quindi l'applicazione del regime speciale del margine. Erano inoltre contestati il mancato assolvimento degli obblighi di registrazione degli acquisti intracomunitari e la mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR anche sostenendo che la contribuente avesse l'onere di provare la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime del margine e che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'istanza di rinvio dell'udienza proposta dal difensore della società, ritenendo non adeguatamente provato l'impedimento e non dimostrata l'impossibilità di farsi sostituire da un collega. Nel merito, ha accolto tutti e quattro i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso direttamente la causa, rigettando il ricorso originario della società. La Corte ha stabilito che il regime del margine richiede la prova non solo che i veicoli siano usati, ma anche che ricorrano i presupposti soggettivi e sostanziali relativi al cedente, tra cui la mancata detrazione dell'IVA a monte. La mera indicazione del regime del margine nelle fatture non è sufficiente. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione dell'avviso, poiché il contribuente era stato posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, anche mediante una sintesi delle indagini estere riportata nel processo verbale di constatazione. La società è stata condannata al pagamento di 12.000 euro per le spese del giudizio di cassazione; le spese dei precedenti gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina il potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione IVA sulla base degli elementi emersi dall'attività di controllo.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito nella legge n. 85 del 1995

    Il regime del margine richiede la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi e non può fondarsi sulla sola regolarità formale della fattura.

    Chi applica il regime speciale del margine deve dimostrare che il bene è stato acquistato da un soggetto che non ha detratto l'IVA a monte o che rientra in una delle altre categorie previste dalla norma. Il cessionario deve svolgere, nei limiti dell'ordinaria diligenza, verifiche sostanziali sulla correttezza del regime.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Rileva in materia di termini e condizioni dell'accertamento tributario; nel caso esaminato è stato invocato dall'Agenzia insieme alle norme sulla motivazione dell'atto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e richiede che il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa, senza che sia necessariamente riprodotto integralmente ogni documento istruttorio.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce le regole generali sull'onere della prova. In questo caso l'onere di provare i presupposti del regime speciale del margine grava sul contribuente che intende applicarlo, quando l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi idonei a porre in dubbio le fatture.

  • Art. 115 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore richiede una prova adeguata dell'impedimento e l'indicazione dell'impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine per gli acquisti intracomunitari di beni usati è un regime speciale: chi lo applica deve provare tutti i relativi presupposti, non soltanto la natura usata del bene.
  • La fattura del cedente che indica il regime del margine non costituisce, da sola, prova definitiva della legittimità del regime; occorre verificare anche la situazione fiscale sostanziale del cedente e l'eventuale detrazione dell'IVA a monte.
  • Quando esistono elementi oggettivi di anomalia, come l'acquisto da società di autonoleggio o da operatori che normalmente detrarrebbero l'IVA, il cessionario deve dimostrare di avere svolto controlli ragionevoli e sostanziali.
  • Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo se non allega integralmente i documenti esteri richiamati: è sufficiente che renda conoscibili gli elementi essenziali della pretesa, anche tramite una sintesi accessibile al contribuente.
  • Nel giudizio di cassazione, l'impedimento del difensore deve essere documentato con certificazione medica attuale e deve essere dimostrata anche l'impossibilità di delegare la partecipazione a un collega.

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