Corte di giustizia, Sentenza C-47/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2017. — Valsts ieņēmumu dienests contro "Veloserviss” SIA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) – Recupero dei dazi all’importazione – Legittimo affidamento – Presupposti di applicazione – Errore delle autorità doganali – Obbligo dell’importatore di agire in buona fede e di verificare le circostanze di rilascio del certificato di origine “modulo A” – Mezzi probatori – Relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). — Causa C-47/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i presupposti del legittimo affidamento dell’importatore contro il recupero a posteriori dei dazi in presenza di un certificato di origine "modulo A" inesatto. Ha escluso un obbligo generale di verifica sistematica in capo all’importatore, ma ha richiesto una diligenza rafforzata quando vi siano indizi concreti di irregolarità. Ha inoltre precisato il valore probatorio delle relazioni OLAF, che non bastano da sole se contengono solo una descrizione generale dei fatti.
Recupero a posteriori dei dazi all’importazione e legittimo affidamento dell’importatore in presenza di un certificato di origine "modulo A" inesatto
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, l’importatore possa invocare il legittimo affidamento per opporsi al recupero a posteriori dei dazi quando: a) l’esportatore ha fornito informazioni inesatte alle autorità doganali del paese di esportazione e queste ultime hanno rilasciato un certificato "modulo A" inesatto; b) l’importatore non ha verificato le circostanze del rilascio del certificato; e se una relazione OLAF, da sola, basti a provare il difetto di buona fede o se servano ulteriori elementi probatori.
Principio di diritto
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale osta al recupero a posteriori solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: errore imputabile alle autorità competenti, errore non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e rispetto, da parte dell’importatore, di tutte le regole dichiarative. L’importatore non ha un obbligo generale di verificare sistematicamente le circostanze del rilascio del certificato di origine "modulo A", ma deve attivarsi con la massima diligenza quando abbia ragioni evidenti per dubitarne. Una relazione OLAF può essere sufficiente a fondare il recupero solo se contiene elementi pertinenti e specifici; se si limita a una descrizione generale, non basta da sola e l’autorità doganale deve integrare la prova con ulteriori elementi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CE) n. 2700/2000
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 72 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93
Recupero a posteriori dei dazi e certificato di origine "modulo A"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema lettone in una controversia tra l’amministrazione fiscale lettone e un importatore di biciclette provenienti dalla Cambogia. La Corte interpreta l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 sul codice doganale comunitario, nel contesto del recupero a posteriori di dazi all’importazione e IVA successivamente all’emersione, tramite una relazione OLAF, di irregolarità nel certificato di origine preferenziale.
Fatti e procedimento principale
La società Veloserviss aveva importato biciclette dalla Cambogia senza versare dazi doganali né IVA, facendo affidamento su un certificato di origine rilasciato dalle autorità cambogiane. Dopo un primo controllo a posteriori senza rilievi, l’amministrazione fiscale lettone riceveva nel 2010 informazioni OLAF secondo cui il certificato non era conforme al diritto dell’Unione. A seguito di un secondo controllo, l’amministrazione recuperava dazi e IVA con interessi; la decisione veniva annullata in appello, e la controversia approdava in cassazione davanti al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, sul controllo a posteriori delle dichiarazioni;
- l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, che disciplina l’eccezione al recupero a posteriori in caso di errore dell’autorità doganale, legittimo affidamento e buona fede del debitore;
- l’articolo 72 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, relativo alla prova dell’origine mediante certificato "modulo A".
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se l’importatore debba verificare le circostanze del rilascio del certificato "modulo A" e se la mala fede dell’esportatore o l’inesattezza delle informazioni fornite da quest’ultimo bastino a escludere la buona fede dell’importatore;
- se una relazione OLAF possa, da sola, provare l’assenza dei presupposti per il legittimo affidamento oppure se occorrano ulteriori prove sul comportamento dell’esportatore.
Ragionamento della Corte sulla buona fede dell’importatore
La Corte ricorda che il legittimo affidamento previsto dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), tutela il debitore solo se ricorrono tre condizioni cumulative:
- i dazi non sono stati contabilizzati per un errore delle autorità competenti;
- l’errore non poteva essere ragionevolmente scoperto da un debitore in buona fede;
- il debitore ha rispettato tutte le disposizioni applicabili alla dichiarazione doganale.
La Corte precisa che gli errori rilevanti devono essere imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti. Quanto ai certificati di origine "modulo A", il rilascio di un certificato inesatto non costituisce errore delle autorità idoneo a fondare il legittimo affidamento se esso dipende da una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore, salvo il caso in cui sia evidente che le autorità di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.
Sotto il profilo della diligenza, la Corte afferma che non esiste un obbligo generale dell’importatore di verificare sistematicamente le circostanze del rilascio del certificato o il ruolo dell’esportatore nella produzione delle merci. Tuttavia, quando l’importatore abbia ragioni evidenti per dubitare dell’esattezza del certificato, deve informarsi nella massima misura possibile; se omette di farlo, non può invocare la propria buona fede.
Valore probatorio della relazione OLAF
Sulla seconda questione, la Corte osserva che una relazione OLAF può essere rilevante per valutare se il certificato inesatto derivi da una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, se la relazione contiene soltanto una descrizione generale della situazione, essa non basta da sola a dimostrare in modo giuridicamente valido tutti i presupposti necessari, soprattutto con riguardo al comportamento dell’esportatore.
In tal caso, spetta in linea di principio alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire prove supplementari. Solo se tali autorità si trovino nell’impossibilità di farlo, può gravare eventualmente sull’importatore l’onere di dimostrare che il certificato era stato rilasciato sulla base di una corretta presentazione dei fatti.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’importatore può opporsi al recupero a posteriori solo se sussistono cumulativamente i presupposti dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e che la semplice mancata verifica sistematica delle circostanze del rilascio del certificato non esclude di per sé la buona fede. Al tempo stesso, una relazione OLAF è sufficiente solo se contiene elementi specifici; se è generica, non basta e l’autorità doganale deve integrare la prova con ulteriori elementi. Il giudice nazionale deve verificare concretamente se tali condizioni ricorrono nel caso specifico.
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