Corte di giustizia, Sentenza C-253/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017. — Flibtravel International SA e Leonard Travel International SA contro AAL Renting SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 96 TFUE – Applicabilità – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di attirare i clienti. — Causa C-253/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio della cour d’appel de Bruxelles, ha escluso che l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE fosse applicabile alle restrizioni belghe in materia di esercizio dei taxi contestate nel procedimento principale. Ha ritenuto che la norma dell’Unione riguarda misure di sostegno o protezione connesse a prezzi e condizioni di trasporto, non divieti organizzativi o commerciali imposti ai taxi. Di conseguenza, non è stata esaminata nel merito la compatibilità delle misure nazionali con l’articolo 96 TFUE.
Applicabilità dell’articolo 96, paragrafo 1, TFUE a una normativa regionale sui taxi che limita la vendita di posti singoli, la scelta della destinazione e il procacciamento di clienti
La questione giuridica
Se l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE si applichi a una normativa nazionale che disciplina le condizioni di esercizio dei taxi, in particolare: divieto di mettere a disposizione posti singoli anziché il veicolo intero, divieto di predeterminare la destinazione della corsa e divieto di procacciarsi clienti; e, in subordine, se tali misure possano essere considerate prezzi o condizioni che importano elementi di sostegno o protezione a favore di imprese o industrie particolari.
Principio di diritto
L’articolo 96, paragrafo 1, TFUE non si applica a restrizioni imposte agli operatori di taxi che disciplinano le modalità di esercizio del servizio, come il divieto di vendere posti singoli, di predeterminare la destinazione della corsa e di procacciarsi clienti. Tale disposizione riguarda infatti le misure nazionali che impongono ai trasporti effettuati all’interno dell’Unione prezzi o condizioni con effetto di sostegno o protezione in favore di imprese o industrie particolari, e non le regole di accesso o di organizzazione del servizio che incidono sul funzionamento concorrenziale del mercato dei taxi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 58 TFUE
- Articolo 91 TFUE
- Articolo 96 TFUE
- Ordinanza della Regione di Bruxelles-Capitale del 27 aprile 1995 relativa ai servizi di taxi e ai servizi di noleggio di autovetture con conducente
- Decreto del Governo della Regione di Bruxelles-Capitale del 29 marzo 2007 relativo ai servizi di taxi e ai servizi di noleggio di autovetture con conducente
Applicabilità dell’articolo 96, paragrafo 1, TFUE alle restrizioni sui taxi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Bruxelles nell’ambito di una controversia tra due imprese di trasporto autobus e numerosi operatori di taxi della Regione di Bruxelles-Capitale. Il giudice nazionale chiedeva se l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE potesse essere invocato contro una normativa regionale che limita le modalità di esercizio dei servizi di taxi.
Fatti e procedimento principale
FlibTravel International SA e Léonard Travel International SA gestiscono una linea regolare di autobus tra Bruxelles-Midi e l’aeroporto di Charleroi. Esse hanno proposto un’azione inibitoria contro diversi operatori di taxi, sostenendo che, nella stazione di Bruxelles-Midi, costoro attirassero passeggeri diretti all’aeroporto e li raggruppassero in taxi di tipo minibus, applicando una tariffazione per passeggero e non per veicolo e procacciandosi clienti in violazione della normativa regionale. Il giudice d’appello ha ritenuto che le disposizioni belghe vietassero ai taxi di mettere a disposizione posti singoli anziché il veicolo nel suo complesso, di predeterminare la destinazione della corsa e di procacciarsi clienti, e ha dubitato della compatibilità di tali restrizioni con l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato:
- l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’ordinanza della Regione di Bruxelles-Capitale del 27 aprile 1995, che definisce i servizi di taxi e i servizi di noleggio di autovetture con conducente;
- l’articolo 3 della medesima ordinanza, che vieta di gestire un servizio di taxi senza autorizzazione;
- l’articolo 16 della stessa ordinanza, che vieta di gestire senza autorizzazione un servizio di noleggio di autovetture con conducente;
- l’articolo 31, punto 7, del decreto del Governo della Regione di Bruxelles-Capitale del 29 marzo 2007, come modificato nel 2014, che vieta ai conducenti di procacciarsi clienti o di farseli procacciare da altri.
Questioni pregiudiziali
La cour d’appel de Bruxelles ha chiesto in sostanza se l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE:
- si applichi a corse di taxi che attraversano solo occasionalmente le frontiere nazionali, quando la clientela è in parte composta da cittadini o residenti dell’Unione diversi da quelli dello Stato membro interessato;
- si applichi anche a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni tariffarie e da quelle per il rilascio dell’autorizzazione, come il divieto di vendere posti singoli e di scegliere la destinazione;
- vieti misure che proteggono i taxisti dalla concorrenza di noleggi con conducente e, in concreto, gli autobus dalla concorrenza dei taxi;
- vieti il divieto di procacciarsi clienti quando ciò riduce la capacità dei taxi di acquisire i clienti di un servizio autobus concorrente.
Ragionamento della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto la seconda questione, ritenendola preliminare. Ha interpretato l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE nel suo tenore letterale e nel suo contesto sistematico, osservando che la disposizione mira a vietare agli Stati membri di imporre ai trasporti effettuati all’interno dell’Unione prezzi e condizioni che comportino elementi di sostegno o protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari. Secondo la Corte, la norma è diretta a impedire misure statali che avvantaggino indirettamente i clienti dell’operatore interessato, e non misure che incidano direttamente sugli operatori concorrenti. L’interpretazione è confermata dall’articolo 96, paragrafo 2, TFUE, che prevede la possibilità di autorizzazione da parte della Commissione tenendo conto di esigenze di politica economica regionale e di tutela delle regioni svantaggiate. La Corte ha inoltre rilevato che un’interpretazione estensiva, come quella sostenuta dalle parti convenute, pregiudicherebbe l’effetto utile degli articoli 58 e 91 TFUE, perché finirebbe per far discendere dall’articolo 96, paragrafo 1, TFUE un divieto generalizzato di molte restrizioni alla libera prestazione dei servizi di trasporto senza un intervento del legislatore dell’Unione. La Corte ha richiamato, in questo contesto, la sentenza Yellow Cab Verkehrsbetrieb (C‑338/09).
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE non si applica a restrizioni imposte agli operatori di taxi come quelle oggetto del procedimento principale. In conseguenza di tale risposta, non ha esaminato le altre questioni pregiudiziali. Le spese del procedimento restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale.
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