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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-100/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2017. — Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Cessione di miniere ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato – Esenzione dalle imposte sull’operazione di cessione – Valutazione dell’importo del vantaggio concesso. — Causa C-100/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato l’impugnazione proposta da Ellinikos Chrysos contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione su un aiuto di Stato relativo alla cessione delle miniere di Cassandra e all’esenzione fiscale dell’operazione. Ha annullato solo la parte della sentenza del Tribunale viziata da difetto di motivazione, ma ha poi deciso definitivamente la controversia respingendo integralmente il ricorso di annullamento. Resta quindi confermata la qualificazione dell’operazione come aiuto di Stato e l’obbligo di recupero.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: valutazione del vantaggio economico derivante dalla cessione di miniere a prezzo inferiore al mercato e dall’esenzione da imposte sull’operazione

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel controllo della decisione della Commissione sul vantaggio concesso dalla Grecia tramite la cessione delle miniere di Cassandra e dei terreni a prezzo inferiore al valore di mercato e tramite l’esenzione fiscale sull’operazione, in particolare: (i) nel valutare la relazione estimativa del 2004; (ii) nel calcolare il valore dei terreni; (iii) nel ritenere corretto l’importo dell’aiuto riferito all’esenzione d’imposta.

Principio di diritto

Nel controllo di una decisione della Commissione che quantifica un aiuto di Stato mediante valutazioni economiche complesse, il giudice dell’Unione esercita un sindacato ristretto e non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione; in sede di impugnazione è censurabile solo un errore di diritto, uno snaturamento dei fatti o un difetto di motivazione. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale solo per mancata risposta a un argomento decisivo sulla finalità della relazione valutativa del 2004, ma, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso di annullamento perché tale finalità non incideva sulla credibilità della perizia in assenza di contestazioni su affidabilità e obiettività, confermando così la decisione della Commissione sull’aiuto complessivo.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: cessione delle miniere di Cassandra ed esenzione fiscale

La Corte di giustizia, decima sezione, ha statuito su un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale relativa alla decisione 2011/452/UE della Commissione, concernente un aiuto di Stato a favore di Ellinikos Chrysos. La controversia riguarda la vendita di miniere e terreni da parte della Repubblica ellenica a un prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato, nonché l’esenzione da imposte applicata all’operazione.

Fatti e procedimento

La TVX Hellas aveva sfruttato sino al 2003 le miniere d’oro di Cassandra. Con accordo extragiudiziale del 12 dicembre 2003, lo Stato greco acquisì gli attivi della società per 11 milioni di euro ed esonerò TVX Hellas e la controllante da responsabilità e obblighi connessi a violazioni ambientali. La legge n. 3220/2004 ratificò tale accordo e il successivo contratto di cessione alla Ellinikos Chrysos per 11 milioni di euro, prevedendo anche un’esenzione da dazi e imposte sull’operazione.

La Commissione avviò il procedimento formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e adottò la decisione 2011/452/UE, ritenendo che la cessione costituisse un aiuto incompatibile con il mercato interno. L’aiuto fu quantificato in 15,34 milioni di euro, includendo sia la vendita sottovalutata sia il vantaggio fiscale.

Questioni esaminate

Nel ricorso al Tribunale, Ellinikos Chrysos aveva contestato soprattutto la stima del valore delle miniere e dei terreni, basata su una relazione valutativa del 2004 redatta da una società di consulenza per European Goldfields. In appello, la società ha dedotto tre motivi: insufficienza di motivazione della sentenza del Tribunale sul valore delle miniere, insufficienza di motivazione sul valore dei terreni, ed errore nel calcolo del vantaggio derivante dall’esenzione fiscale.

Quadro giuridico e standard di controllo

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, nella stima del valore di un aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE, la Commissione effettua valutazioni economiche complesse. Il controllo giurisdizionale è quindi limitato alla verifica della regolarità procedurale, della motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errore manifesto e di sviamento di potere. In sede di impugnazione, inoltre, la Corte non può riesaminare liberamente i fatti o sostituire la propria valutazione economica a quella del Tribunale o della Commissione, salvo snaturamento.

Primo motivo: relazione valutativa e valore delle miniere

La Corte respinge la censura con cui si contestava la qualificazione delle miniere come siti "prossimi alla produzione". Le miniere di Stratoni e Olimpiada erano state operative, benché le attività fossero sospese per ragioni non economiche, mentre Skuriés era stata oggetto di studio di fattibilità; perciò il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere coerente la valutazione della Commissione.

La Corte accoglie invece la doglianza limitatamente al difetto di motivazione: il Tribunale aveva risposto ad alcuni argomenti della ricorrente sulla data della relazione, sulla nozione di miniera operativa e sul metodo di valutazione, ma non aveva affrontato il profilo decisivo della finalità per cui la relazione era stata redatta. Tale omissione integra una violazione dell’obbligo di motivazione.

Tuttavia, decidendo definitivamente la controversia, la Corte respinge anche questo argomento nel merito. La sola circostanza che la relazione fosse stata richiesta per valutare una potenziale acquisizione di ulteriori quote societarie non ne comprometteva l’utilizzabilità per stimare il valore delle miniere, poiché la ricorrente non aveva contestato né l’affidabilità né l’obiettività della perizia. In mancanza di elementi contrari, la finalità della consulenza non incide sul valore degli attivi stimati.

Secondo motivo: valore dei terreni

Quanto ai terreni, la Corte osserva che il Tribunale aveva confermato il metodo della Commissione, fondato sul valore intrinseco dei terreni connessi alle miniere di Cassandra e sulle informazioni fornite dalla stessa ricorrente. La società non ha dimostrato in che modo tale metodo sarebbe stato affetto da errore manifesto, né ha indicato uno snaturamento degli elementi di prova.

La Corte sottolinea inoltre che il fatto che le miniere non fossero in attività al momento della cessione non esclude di per sé il valore intrinseco dei terreni, soprattutto poiché la Commissione aveva preso in considerazione le condizioni specifiche dei terreni e i costi necessari allo sfruttamento. Il secondo motivo viene quindi respinto.

Terzo motivo: esenzione da imposte sull’operazione

Il terzo motivo era costruito sul presupposto che la stima del valore dei terreni fosse errata e che, di conseguenza, fosse errato anche l’importo del vantaggio fiscale, poiché le imposte erano direttamente collegate a tale valore. Poiché la ricorrente non ha dimostrato l’errore nella valutazione dei terreni, anche questo motivo è respinto.

Decisione e dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui non aveva risposto all’argomento sulla finalità della relazione valutativa del 2004. Avendo però ritenuto che lo stato degli atti consentisse di decidere definitivamente, la Corte respinge nel merito il ricorso di annullamento proposto da Ellinikos Chrysos contro la decisione 2011/452/UE.

La società è inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la valutazione del valore economico di un aiuto di Stato è soggetta a un controllo giurisdizionale limitato;
  • in appello, la Corte non rivaluta i fatti o le prove salvo snaturamento;
  • un difetto di motivazione del Tribunale può comportare annullamento parziale, ma non necessariamente l’accoglimento finale della domanda, se la Corte può decidere nel merito;
  • la finalità originaria di una perizia non la rende inutilizzabile, se non viene messa in discussione la sua affidabilità o obiettività.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statocontrollo giurisdizionale sulle valutazioni economichemotivazione delle sentenze del tribunalerecupero di aiuti illegaliprivatizzazioni e cessione di attivi pubblici

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