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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-14/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017. — Euro Park Service contro Ministre des finances et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Società di Stati membri diversi – Regime fiscale comune – Fusione per incorporazione – Previa autorizzazione dell’amministrazione finanziaria – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Frode o evasione fiscali – Libertà di stabilimento. — Causa C-14/16

Giurisprudenza europea62016CJ0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa francese che imponeva una previa autorizzazione solo per il godimento del regime fiscale agevolato nelle fusioni transfrontaliere. Ha chiarito che la direttiva 90/434/CEE non armonizza in modo esauriente la materia, per cui è possibile scrutinare la disciplina anche alla luce dell’articolo 49 TFUE. Nel merito, però, ha ritenuto la disciplina incompatibile sia con la direttiva sia con la libertà di stabilimento, perché introduceva condizioni e formalità sproporzionate e una presunzione generale di frode fiscale.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di una procedura francese di previa autorizzazione per il regime fiscale delle fusioni transfrontaliere, alla luce della direttiva 90/434/CEE e della libertà di stabilimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE, che consente agli Stati membri di negare il beneficio del regime fiscale comune in caso di frode o evasione fiscale, osti a una normativa nazionale che subordina il beneficio del regime a una previa autorizzazione solo per le fusioni/conferimenti transfrontalieri; e, in via preliminare, se tale normativa possa essere valutata anche alla luce dell’articolo 49 TFUE benché adottata per recepire la direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE non realizza un’armonizzazione esauriente: pertanto una normativa nazionale di recepimento può essere esaminata anche alla luce dell’articolo 49 TFUE. Tuttavia, sia la direttiva sia la libertà di stabilimento ostano a una disciplina che, per le sole fusioni transfrontaliere, subordini il beneficio del regime fiscale comune a una previa autorizzazione fondata su condizioni che eccedono la mera verifica della frode o evasione fiscale e che istituiscono, in sostanza, una presunzione generale di frode/evasione e un trattamento meno favorevole rispetto alle operazioni interne.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Direttiva 90/434/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 90/434/CEE
  • Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), direttiva 90/434/CEE
  • Code général des impôts francese (articoli 210 A, 210 B, 210 C)

Rinvio pregiudiziale sulla previa autorizzazione nel regime fiscale delle fusioni transfrontaliere

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di fiscalità diretta e fusioni tra società di Stati membri diversi. Il quesito nasce dal rifiuto dell’amministrazione fiscale francese di riconoscere il beneficio del regime speciale delle fusioni a una operazione transfrontaliera, per mancata previa autorizzazione.

Fatti e procedimento principale

La SCI Cairnbulg, società francese, fu incorporata da Euro Park, società lussemburghese, il 26 novembre 2004. La società incorporata optò per il regime speciale delle fusioni previsto dagli articoli 210 A e seguenti del CGI, non assoggettando a imposta sulle società le plusvalenze nette e gli utili relativi agli attivi conferiti. In seguito, i conferimenti furono ceduti dall’Euro Park a un terzo a un prezzo superiore al valore contabile netto.

L’amministrazione fiscale contestò il beneficio del regime speciale con due argomenti:

  • mancata richiesta della previa autorizzazione prevista dall’articolo 210 C del CGI;
  • in ogni caso, assenza di una ragione economica e finalità di frode o evasione fiscali.

Dopo il rigetto in primo e secondo grado, Euro Park ricorse al Conseil d’État sostenendo che la disciplina francese violava la libertà di stabilimento, poiché imponeva una procedura di previa autorizzazione solo alle operazioni con controparti estere.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 90/434/CEE, il cui primo obiettivo è evitare che fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni transfrontalieri siano ostacolati da svantaggi fiscali. In particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, prevede che la fusione o la scissione non comporti imposizione delle plusvalenze risultanti;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), consente allo Stato membro di negare o revocare il beneficio se l’operazione ha come obiettivo principale o uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale.

È inoltre richiamato l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento.

Prima questione: possibilità di controllo alla luce del diritto primario

La Corte afferma che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434 non realizza un’armonizzazione completa della lotta alla frode e all’evasione fiscali. Ne consegue che una normativa nazionale adottata per recepirne la facoltà può essere valutata anche alla luce del diritto primario, in particolare dell’articolo 49 TFUE.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, solo quando l’Unione ha realizzato un’armonizzazione esauriente, la disciplina nazionale va valutata esclusivamente rispetto alla misura di armonizzazione e non al Trattato. Qui, invece, la direttiva lascia agli Stati membri un margine di attuazione, purché nel rispetto del principio di proporzionalità.

Seconda questione: compatibilità con la direttiva 90/434/CEE

Nel merito, la Corte considera incompatibile con la direttiva una normativa che subordina il beneficio del regime a una previa procedura di autorizzazione, applicata solo ai conferimenti/fusioni transfrontaliere.

La Corte osserva che:

  • la direttiva non prevede alcun requisito procedurale obbligatorio per accedere alle agevolazioni;
  • la deroga dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata restrittivamente;
  • gli Stati membri non possono introdurre una presunzione generale di frode o evasione fiscale;
  • la verifica deve avvenire caso per caso, sulla base di elementi concreti.

La disciplina francese, invece, imponeva al contribuente di dimostrare cumulativamente tre condizioni:

  • esistenza di una ragione economica;
  • assenza di un obiettivo principale di frode o evasione fiscale;
  • idoneità dell’operazione a garantire la futura imposizione delle plusvalenze sospese.

Secondo la Corte, ciò eccede quanto consentito dalla direttiva, perché sposta sul contribuente l’onere di una dimostrazione generale e preventiva, senza che l’amministrazione fornisca indizi concreti di abuso. Inoltre, la disciplina non risultava sufficientemente precisa e prevedibile: la prassi amministrativa descritta dal governo francese non coincideva con il testo normativo, e il diniego implicito non era sempre motivato, in contrasto con l’esigenza di certezza del diritto.

Valutazione alla luce dell’articolo 49 TFUE

La Corte rileva che la disciplina nazionale trattava diversamente le fusioni transfrontaliere e quelle interne, perché solo le prime erano assoggettate alla previa autorizzazione. Una simile differenza dissuade le società dall’esercizio della libertà di stabilimento e costituisce quindi una restrizione.

La restrizione non può essere giustificata:

  • dalla salvaguardia della ripartizione equilibrata del potere impositivo, perché tale obiettivo è già assicurato dal sistema della direttiva 90/434, che differisce l’imposizione fino al realizzo effettivo delle plusvalenze;
  • dalla lotta alla frode o all’evasione fiscali, poiché la normativa nazionale istituisce una presunzione generale e automatica, non una verifica individualizzata.

La Corte conclude quindi che la disciplina è sproporzionata anche rispetto all’articolo 49 TFUE.

Decisione

La Corte risponde che:

  • l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434 non opera un’armonizzazione esauriente, quindi il diritto dell’Unione consente di esaminare la normativa nazionale anche alla luce del diritto primario;
  • l’articolo 49 TFUE e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva ostano a una normativa nazionale che imponga, solo per le fusioni transfrontaliere, una previa autorizzazione per ottenere il beneficio del regime fiscale comune, sulla base di condizioni che eccedono la sola verifica di frode o evasione fiscale e che introducono un trattamento meno favorevole rispetto alle fusioni interne.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che il regime fiscale comune delle fusioni transfrontaliere deve essere concesso in via ordinaria, salvo abuso o frode accertati in concreto. Gli Stati membri non possono, sotto la veste del recepimento della direttiva, introdurre barriere procedurali generalizzate che rendano più gravoso il ricorso alle operazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttafusioni transfrontalierelibertà di stabilimentofrode e evasione fiscalidiritto societario fiscale

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