Corte di giustizia, Sentenza C-3/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017. — Lucio Cesare Aquino contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Diritto dell’Unione – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di un giudice – Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado. — Causa C-3/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la qualifica di giudice di ultimo grado dipende dall’esistenza, in astratto, di un rimedio interno contro la decisione, non dall’esito concreto di quel rimedio quando esso non viene esaminato per rinuncia agli atti. Ha poi affermato che un giudice supremo può respingere una richiesta di rinvio pregiudiziale se la controversia è irricevibile secondo il diritto processuale nazionale, purché ciò non leda equivalenza ed effettività. La seconda questione è stata dichiarata non essere necessaria, in ragione della risposta alla prima.
Rinvio pregiudiziale: nozione di giudice di ultimo grado ai fini dell’obbligo di rinvio ex articolo 267 TFUE e rilevanza di una domanda pregiudiziale respinta per irricevibilità processuale.
La questione giuridica
Se un giudice la cui decisione è impugnabile in cassazione possa essere considerato "giudice di ultimo grado" quando il ricorso per cassazione non è stato esaminato per rinuncia agli atti; se un giudice di ultimo grado possa respingere una richiesta di rinvio pregiudiziale perché formulata in una memoria tardiva e quindi irricevibile; e se il rifiuto di rinvio da parte di un giudice supremo, fondato sull’irricevibilità dei motivi nel procedimento interno, integri una violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE anche alla luce della Carta.
Principio di diritto
Un giudice contro le cui decisioni è previsto un ricorso giurisdizionale interno non diventa giudice di ultimo grado solo perché il ricorso per cassazione proposto avverso la sua decisione non è stato esaminato a causa della rinuncia agli atti del ricorrente. Inoltre, un giudice di ultimo grado può non sottoporre una questione pregiudiziale quando il ricorso è respinto come irricevibile per ragioni processuali interne, purché le regole nazionali rispettino i principi di equivalenza ed effettività; in tal caso, l’astensione dal rinvio non viola l’articolo 267, terzo comma, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE
Rinvio pregiudiziale sull’obbligo di rinvio ex articolo 267 TFUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice d’appello di Bruxelles nell’ambito di una controversia tra un cittadino italiano e lo Stato belga relativa, in sostanza, alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per asserite violazioni del diritto dell’Unione commesse da giudici nazionali. La Corte è chiamata a chiarire quando un giudice debba essere considerato di ultimo grado e in quale misura regole processuali interne possano incidere sull’obbligo di rinvio pregiudiziale.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Aquino, cittadino italiano residente in Belgio, era stato oggetto di una decisione di diniego del soggiorno e di ordine di lasciare il territorio nazionale, poi contestata davanti al giudice competente in materia di contenzioso sugli stranieri. Tale giudice aveva respinto il ricorso e, in particolare, aveva rifiutato di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte perché la richiesta era stata presentata solo poco prima dell’udienza e senza motivi idonei a giustificarne la tardività.
Successivamente, il ricorso per cassazione dinanzi al Raad van State non era stato esaminato nel merito, poiché l’uditore aveva concluso per l’irricevibilità e il ricorrente non aveva chiesto la prosecuzione del procedimento entro il termine previsto; era quindi scattata una presunzione di rinuncia agli atti. Parallelamente, in un altro procedimento relativo alla libertà condizionale, la Corte di cassazione belga aveva respinto il ricorso affermando di non essere tenuta a proporre un rinvio pregiudiziale perché i motivi dedotti erano irricevibili per ragioni processuali interne.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:
- se un giudice le cui decisioni possono essere impugnate in cassazione debba comunque essere qualificato come giudice di ultimo grado quando il ricorso in cassazione non è stato esaminato per rinuncia agli atti;
- se sia compatibile con l’articolo 267, terzo comma, TFUE il rifiuto di una domanda pregiudiziale perché inserita in una memoria tardiva e quindi non esaminabile secondo il diritto processuale nazionale;
- se il rigetto, da parte di un giudice supremo, della richiesta di rinvio per irricevibilità dei motivi processuali integri una violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama principalmente:
- l’articolo 267 TFUE, in particolare il terzo comma;
- gli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta;
- la direttiva 2004/38/CE, specialmente gli articoli 16, paragrafo 4, 27, paragrafo 2, e 28, paragrafo 3, lettera c), evocati nel contesto della controversia principale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che il criterio decisivo dell’articolo 267, terzo comma, TFUE è l’assenza di un ricorso giurisdizionale interno contro la decisione del giudice. Un organo giurisdizionale che può essere controllato da un giudice superiore non è, per definizione, un giudice di ultimo grado.
Nel caso di specie, poiché le decisioni del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erano impugnabili in cassazione, quel giudice non poteva essere considerato di ultimo grado. La circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato esaminato per effetto della rinuncia agli atti non modifica tale dato: ciò che conta è la possibilità astratta di un controllo giurisdizionale interno, non il fatto che in concreto il ricorso non sia stato deciso nel merito.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
La Corte afferma che un giudice di ultimo grado non è tenuto a proporre un rinvio pregiudiziale quando la questione sottoposta non è rilevante per la decisione della controversia, ad esempio perché i motivi del ricorso sono irricevibili secondo le norme processuali nazionali. Il rinvio pregiudiziale serve a risolvere una controversia concreta, non a fornire pareri astratti.
Tuttavia, le norme processuali nazionali non possono svuotare la competenza attribuita dall’articolo 267 TFUE né rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. La Corte richiama, a questo proposito, i principi di equivalenza ed effettività che presidiano l’autonomia procedurale degli Stati membri.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che, nel caso concreto, il rigetto del ricorso di cassazione per irricevibilità si fondava sul fatto che i motivi dedotti non potevano incidere sull’esito della controversia, essendo comunque presenti argomenti autonomi idonei a giustificare la decisione impugnata. Non risultava quindi che la disciplina processuale belga rendesse impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
Esito della seconda questione
Poiché la risposta alla prima questione ha escluso che il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen fosse un giudice di ultimo grado, la seconda questione, fondata sull’opposta premessa, è stata ritenuta priva di oggetto e non necessaria ai fini della decisione.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- un giudice contro le cui decisioni è previsto un ricorso interno non può essere considerato giudice di ultimo grado solo perché il ricorso per cassazione non è stato esaminato per rinuncia agli atti;
- non occorre risolvere la seconda questione;
- un giudice di ultimo grado può astenersi dal rinvio pregiudiziale quando il ricorso è respinto per irricevibilità processuale, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che la qualità di giudice di ultimo grado dipende dalla struttura dei rimedi impugnatori previsti dall’ordinamento interno e non dall’esito concreto del singolo ricorso. Inoltre, conferma che l’irricevibilità processuale può legittimare il mancato rinvio pregiudiziale, ma solo entro i limiti posti dal diritto dell’Unione alla tutela effettiva e all’uguaglianza di trattamento delle regole processuali.
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