Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-138/16

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017. — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) contro Zürs.net Betriebs GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di comunicazione di opere al pubblico – Articolo 3, paragrafo 1 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) – Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo – Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l’accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale. — Causa C-138/16

Giurisprudenza europea62016CJ0138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha distinto tra due ipotesi: la ritrasmissione via cavo, contestuale e integrale, dei programmi dell'emittente pubblica nazionale sul territorio nazionale, e la diffusione tramite antenne collettive di piccole dimensioni. Nel primo caso ha escluso la violazione del diritto di comunicazione al pubblico, se la ritrasmissione era già stata considerata nell'autorizzazione iniziale; nel secondo ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2001/29/CE una deroga nazionale fondata sul limite di 500 utenti. La pronuncia rafforza un'interpretazione restrittiva delle eccezioni al diritto d'autore e tutela il principio del consenso degli aventi diritto.

Diritto d'autore e ritrasmissione via cavo: compatibilità con la direttiva 2001/29/CE di una normativa nazionale che esclude l'autorizzazione per talune ritrasmissioni dell'emittente pubblica e per impianti con non più di 500 utenti.

La questione giuridica

Se l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE, nonché l'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna, ostino a una normativa nazionale che: a) considera non soggetta ad autorizzazione la ritrasmissione contestuale, completa e immutata via cavo sul territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche dell'emittente pubblica nazionale; b) esclude dall'obbligo di autorizzazione la diffusione mediante antenna collettiva quando all'impianto non siano collegati più di 500 utenti, qualificandola come caso di scarsa rilevanza o come parte della trasmissione originaria.

Principio di diritto

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE e l'articolo 11 bis della Convenzione di Berna non ostano a una normativa nazionale che escluda l'obbligo di autorizzazione per la ritrasmissione contestuale, completa e immutata via cavo delle trasmissioni dell'emittente pubblica nazionale, purché tale ritrasmissione sia solo una modalità tecnica di comunicazione e fosse stata presa in considerazione dai titolari dei diritti al momento dell'autorizzazione iniziale; invece, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della stessa direttiva osta a una normativa che qualifichi come caso di scarsa rilevanza la diffusione mediante antenna collettiva con non più di 500 utenti, poiché il suo effetto cumulativo non la rende un'eccezione ammissibile e essa resta soggetta al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 3, lettera o), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, Convenzione di Berna
  • Considerando 9 direttiva 2001/29/CE
  • Trattato OMPI sul diritto d'autore
  • Decisione 2000/278/CE

Ritrasmissione via cavo e antenne collettive: comunicazione al pubblico e limiti nazionali

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale dell'Handelsgericht Wien in una controversia tra una società di gestione collettiva dei diritti d'autore e il gestore di una rete via cavo. La Corte è chiamata a verificare la compatibilità con la direttiva 2001/29/CE di una normativa austriaca che esonera dall'autorizzazione degli autori alcune ritrasmissioni televisive e radiofoniche e, in particolare, la diffusione mediante installazioni di antenne collettive con non più di 500 utenti.

Fatti e procedimento principale

La AKM chiedeva alla Zürs.net informazioni sul numero di abbonati collegati alla rete via cavo e sui contenuti trasmessi, nonché il pagamento di un compenso per la messa a disposizione di opere protette. La Zürs.net sosteneva che, in base all'articolo 17 dell'Urheberrechtgesetz, le trasmissioni effettuate da impianti di piccole dimensioni non costituissero nuova radiodiffusione e non imponessero alcun obbligo di autorizzazione o pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che attribuisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico;
  • l'articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della medesima direttiva, che consente eccezioni o limitazioni solo per casi di scarsa rilevanza e a condizioni rigorose;
  • l'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna, che tutela la comunicazione al pubblico dell'opera radiodiffusa da parte di un ente diverso da quello originario;
  • il considerando 9 della direttiva 2001/29/CE, che impone un elevato livello di protezione del diritto d'autore.

Prima questione: ritrasmissione contestuale, completa e immutata via cavo

La Corte osserva che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 corrisponde sostanzialmente all'articolo 11 bis della Convenzione di Berna e va interpretato in coerenza con quest'ultima. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che una comunicazione al pubblico richiede un atto di comunicazione e la presenza di un pubblico, inteso come insieme di destinatari indeterminati e piuttosto considerevole.

Nel caso concreto, la ritrasmissione via cavo costituisce un diverso mezzo tecnico rispetto alla diffusione originaria. Tuttavia, poiché la ritrasmissione avviene sul territorio nazionale e i titolari dei diritti avevano già considerato il pubblico raggiungibile dalle emissioni dell'emittente nazionale al momento dell'autorizzazione iniziale, quel pubblico non può essere qualificato come "pubblico nuovo". Ne deriva che tale ritrasmissione non integra una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e non richiede una nuova autorizzazione, a condizione che il giudice del rinvio verifichi che essa sia effettivamente una semplice modalità tecnica di comunicazione presa in considerazione dagli autori.

Seconda questione: antenna collettiva e limite di 500 utenti

La Corte affronta poi la disciplina nazionale che sottrae all'obbligo di autorizzazione la diffusione tramite antenna collettiva quando non siano collegati più di 500 utenti. Essa rileva che la diffusione tramite tali impianti può coinvolgere anche programmi di emittenti stabilite in altri Stati membri e, in tali casi, costituire comunicazione al pubblico. Spetta al giudice nazionale verificare gli elementi fattuali necessari.

Quanto all'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera o), la Corte ricorda che le deroghe al diritto esclusivo devono essere interpretate restrittivamente. Una disciplina che consenta a una pluralità di operatori economici di diffondere simultaneamente opere protette senza autorizzazione, sulla base del solo limite numerico dei 500 utenti, produce un effetto cumulativo significativo e non può essere considerata un uso di "scarsa rilevanza". Perciò tale normativa non rientra nella facoltà di eccezione prevista dalla direttiva e deve rispettare il principio generale dell'articolo 3, paragrafo 1.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE e l'articolo 11 bis della Convenzione di Berna non ostano alla normativa nazionale relativa alla ritrasmissione contestuale, completa e immutata via cavo dei programmi dell'emittente pubblica nazionale, se si tratta di una mera modalità tecnica già considerata nell'autorizzazione iniziale;
  • l'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE, e in particolare il paragrafo 3, lettera o), osta invece alla normativa nazionale che esoneri dall'autorizzazione la diffusione tramite antenna collettiva con non più di 500 utenti.

Principi affermati

La decisione conferma che la nozione di comunicazione al pubblico va interpretata alla luce del pubblico nuovo e della tecnica di diffusione impiegata, ma anche che le eccezioni nazionali al diritto d'autore non possono svuotare la tutela armonizzata prevista dalla direttiva 2001/29/CE. Il criterio quantitativo del numero di utenti collegati non basta, di per sé, a trasformare una comunicazione potenzialmente rilevante in un caso di scarsa rilevanza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera o).

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorecomunicazione al pubblicoritrasmissione via cavoeccezioni e limitazioni al diritto d'autoresocietà dell'informazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.