Cassazione Civile, Ordinanza n. 38233/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un ente religioso per ottenere l'accertamento della proprietà di due vani al piano terreno di un immobile in Piombino, deducendo in via principale un acquisto derivativo risalente al 1865 e, in subordine, l'usucapione ventennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda sotto il profilo dell'usucapione, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo insussistenti possesso utile e animus possidendi, valorizzando i rapporti intercorsi tra le parti: una comunicazione del 1957 in cui i locali erano indicati come locati dal Comune, richieste comunali di pagamento del canone nel 1993, contestazione dell'uso senza titolo nel 1994 e stipula di un contratto di locazione nel 2003. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1165 e 2944 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito alla clausola 6.3 del contratto del 2003 valore di riconoscimento della proprietà comunale; 2) violazione degli artt. 1158, 1165, 2944 e 2945 c.c. per non avere considerato il possesso ultraventennale con animus rem sibi habendi e l'irrilevanza del successivo contratto di locazione; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a base della decisione una questione non discussa tra le parti. Il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo questioni assorbite in appello circa l'inesistenza dell'usucapione, la mancanza del corpus possessionis e dell'animus possidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha osservato che la valutazione della clausola contrattuale del 2003 era una valutazione di merito, non censurata con specifica denuncia di violazione dei criteri ermeneutici; che il giudice di merito aveva logicamente desunto dalla complessiva vicenda negoziale e corrispondenza tra le parti l'assenza di un possesso "ad usucapionem" e la presenza, al più, di una detenzione qualificata; che non risultava provata un'interversione del possesso né era sufficiente la mera tolleranza del Comune nel non riscuotere i canoni. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché il tema dell'animus possidendi era stato già dedotto dal Comune ed era comunque insito nella verifica dei presupposti dell'usucapione. Il ricorso incidentale condizionato del Comune è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.
art. 1158 c.c.
Richiamato quale norma che richiede possesso continuato, pacifico e non violento per almeno venti anni per l'usucapione.
art. 1165 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'usucapione e dei richiami alle norme sulla prescrizione.
art. 2944 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse stato riconoscimento del diritto altrui idoneo a interrompere il decorso utile all'usucapione.
art. 2945 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione/usucapione.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La Corte esclude la violazione del contraddittorio perché la questione sull'animus possidendi era stata dedotta ed era comunque interna alla verifica dei presupposti dell'usucapione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
artt. 1362-1371 c.c.
Richiamati come criteri ermeneutici contrattuali, la cui violazione non era stata specificamente dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione non basta la mera disponibilità materiale del bene: occorre un possesso esercitato con animus possidendi, cioè con l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto corrispondente.
- La valutazione degli elementi fattuali da cui inferire o escludere il possesso utile all'usucapione è tipicamente apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di errori di diritto.
- La stipula di un contratto di locazione o altri atti negoziali coerenti con una posizione di detenzione qualificata possono costituire indici contrari all'animus possidendi, specie se inseriti in una più ampia sequenza di rapporti che mostrino riconoscimento, anche implicito, della posizione altrui.
- La tolleranza del proprietario nel non richiedere per un certo tempo i canoni o nel non reagire immediatamente all'occupazione del bene non è di per sé sufficiente a dimostrare l'interversione del possesso.
- La violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non ricorre quando il tema posto a fondamento della decisione era già emerso nel contraddittorio o costituisce un profilo intrinseco alla prova del fatto costitutivo dedotto in giudizio.
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