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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32202/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, all’ex società contribuente furono notificati due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006, relativi all’utilizzo di fatture per sponsorizzazioni emesse da altra società. I contribuenti impugnarono gli atti; la CTP rigettò, mentre la CTR accolse l’appello. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015 e dei commi 130, 131 e 132 dell’art. 1 della l. n. 208/2015. Sosteneva che la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015 non si applicasse agli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore della norma, ma solo a quelli ancora da notificare per periodi d’imposta precedenti il 2016; per gli atti già notificati prima, restava invece applicabile la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015, che salva gli effetti degli avvisi già notificati e consente il raddoppio dei termini anche se la denuncia penale sia presentata oltre il termine ordinario di decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia, affermando che le disposizioni transitorie dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015 non hanno efficacia retroattiva e non si applicano agli avvisi di accertamento già notificati prima della loro entrata in vigore per periodi d’imposta anteriori al 2016. Per gli atti già notificati opera invece la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015, che salva gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che, nel caso concreto, il raddoppio dei termini per l’accertamento era operante anche se la denuncia era stata presentata o trasmessa oltre il termine ordinario di decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma oggetto della dedotta violazione in tema di termini di accertamento e raddoppio dei termini.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015

    Interpretato come disposizione transitoria che salva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208/2015

    Il comma 132 è stato letto come norma non retroattiva, applicabile solo agli avvisi da notificare per periodi d’imposta precedenti al 2016 e non a quelli già notificati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Le disposizioni transitorie che impongono che gli avvisi di accertamento "devono essere notificati" entro un termine di decadenza si riferiscono agli atti da compiere dopo l’entrata in vigore della norma e non possono disciplinare notifiche già avvenute.
  • Una norma transitoria non ha effetto retroattivo se il suo tenore letterale e la sua funzione regolano il modo e il tempo di compimento dell’atto amministrativo, non gli effetti di atti già perfezionati.
  • Per gli avvisi di accertamento già notificati prima della nuova disciplina, continua ad applicarsi la precedente norma transitoria che fa salvi gli effetti degli atti già emessi e notificati.
  • In materia di raddoppio dei termini per l’accertamento, la disciplina transitoria previgente consente l’operatività del raddoppio anche quando la denuncia sia stata presentata o trasmessa oltre il termine ordinario di decadenza, se l’atto impositivo è stato notificato nel vigore della precedente disciplina.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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