Cassazione Penale, Sentenza n. 36197/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, già amministratore unico e poi indicato come amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita il 1° dicembre 2016, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per bancarotta impropria da operazioni dolose. La pena era di due anni di reclusione, con pene accessorie e concessione dei benefici; per un distinto capo d’imputazione era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione. Era inoltre stato disposto il risarcimento dei danni in favore del fallimento, da liquidare in sede civile, con provvisionale di 20.000 euro. La ricostruzione di merito riguardava una sequenza di operazioni: la società fallita era stata costituita mediante conferimento di un ramo d’azienda della società controllante; il 29 maggio 2015 le quote della fallita erano state cedute a una società bulgara senza che risultasse pagato il prezzo; il 3 agosto 2015 l’imputato era stato sostituito nella carica formale da un cittadino bulgaro irreperibile, pur essendo ritenuto dai giudici di merito ancora titolare del controllo effettivo; nello stesso giorno aveva concesso l’azienda in affitto a una società appena costituita, amministrata da un suo ex dipendente, senza che risultassero versati canoni. Pochi giorni prima, il 28 luglio 2015, aveva inoltre ottenuto merci da un fornitore e sostituito titoli di credito con altri titoli a propria firma, poi rimasti insoluti; la relativa imputazione era però prescritta. La società aveva debiti verso fornitori, tra cui circa 69.576 euro verso un’impresa e circa 51.201 euro verso un’altra, debiti complessivi verso fornitori indicati in 991.439 euro, insinuazioni al passivo per circa 300.000 euro e debiti tributari indicati in circa 98.802,87 euro. Le scritture contabili non erano state consegnate al curatore. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali sull’elemento oggettivo, contestando la prova della natura dolosa delle operazioni e del nesso causale con il dissesto. Ha sostenuto che la cessione delle quote era neutra per il patrimonio della fallita; che l’affitto era un contratto sinallagmatico potenzialmente produttivo di reddito e non era dimostrato che avesse privato la società di ogni capacità operativa; che il mancato pagamento dei canoni successivo alla sua cessazione dalla carica non gli era imputabile senza prova della sua permanenza nella gestione; che i debiti tributari non erano sistematici e non erano a lui riferibili; e che le condotte relative alle forniture non avevano determinato un aggravamento del dissesto. Ha inoltre lamentato l’assenza di un adeguato giudizio controfattuale, in particolare rispetto all’ipotesi che la società fosse già decotta o, al contrario, ancora in grado di operare. Con il secondo motivo ha censurato l’accertamento dell’elemento soggettivo. Ha sostenuto che non fosse stata dimostrata la consapevole volontà di porre in essere operazioni pregiudizievoli né la prevedibilità in concreto del dissesto; ha richiamato, a sostegno della propria buona fede, le garanzie prestate con beni immobili personali, la disponibilità di un’altra unità locale e l’asserita natura congetturale o illogica di alcuni passaggi della ricostruzione, compreso il ruolo attribuito all’amministratore formale subentrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio a un’altra Sezione della Corte d’appello di Roma. Ha ritenuto carente la motivazione sulle operazioni contestate e sulla loro imputabilità all’imputato. In particolare, la sentenza di merito non aveva chiarito il significato della cessione delle quote per la società fallita né verificato se il trasferimento del controllo fosse reale o simulato e quale ruolo l’imputato avesse conservato nella gestione; non aveva adeguatamente valutato se l’affitto, considerato in sé, fosse svantaggioso o avesse causato o aggravato il dissesto, né aveva dimostrato la riferibilità all’imputato del mancato incasso dei canoni dopo la cessazione dalla carica formale; non aveva risolto le incertezze sulle conseguenze patrimoniali delle forniture; e non aveva accertato compiutamente la sistematicità e l’incidenza causale dei debiti tributari, né il ruolo gestorio dell’imputato nel periodo rilevante. La Corte ha precisato che la concessione in affitto dell’azienda non costituisce di per sé operazione dolosa, potendo produrre reddito, e che il mancato pagamento di tributi può rilevare quando sia sistematico e causalmente idoneo a determinare o aggravare il dissesto, ferma la necessità di una motivazione specifica sul caso concreto. Ha inoltre richiamato, per l’elemento soggettivo, la necessità della volontà e consapevolezza di realizzare operazioni pregiudizievoli e della prevedibilità in concreto del dissesto, che non deve essere voluto. La Corte ha rimesso al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese della parte civile. La responsabilità penale non è stata definita in via definitiva.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
La bancarotta impropria da operazioni dolose richiede una pluralità di atti coordinati che producano indirettamente un pregiudizio patrimoniale e che siano causalmente collegati al dissesto. Si distingue dalla bancarotta patrimoniale, incentrata su atti dispositivi direttamente depauperativi.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
l'affitto del ramo aziendale è modalità idonea a ricavare dal bene un reddito al pari della sua diretta utilizzazione. In secondo luogo, ai fini della configurabilità del reato contestato, è necessario stabilire se effettivamente la società, al momento della realizzazione del fatto, fosse effettivamente in grado di svolgere la propria attività tipica e, dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'affitto del ramo aziendale utilizzando in proprio i beni che lo costituiscono.
La concessione in affitto dell’azienda non integra di per sé un’operazione dolosa: occorre confrontare, nel concreto contesto economico della società, il reddito ricavabile dall’affitto con quello conseguibile mediante la gestione diretta e verificare l’incidenza dell’operazione sul dissesto.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
In particolare, è stato osservato sul tema che «l'affitto del ramo aziendale è modalità idonea a ricavare dal bene un reddito al pari della sua diretta utilizzazione. In secondo luogo, ai fini della configurabilità del reato contestato, è necessario stabilire se effettivamente la società, al momento della realizzazione del fatto, fosse effettivamente in grado di svolgere la propria attività tipica e, dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'affitto del ramo aziendale utilizzando in proprio i beni che lo costituiscono » (Sez. 5, n. 14405 del 30/01/2024, Pg, Rv. 286274 - 01).
Il giudice deve accertare l’effettiva capacità della società di proseguire l’attività e produrre reddito, così da valutare se l’affitto abbia arrecato un pregiudizio rispetto alla gestione diretta. L’affitto non è automaticamente depauperativo.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori.
Il mancato pagamento della controprestazione può rivelare la natura distrattiva di un’operazione apparentemente sinallagmatica quando, senza corrispettivo o utilità per la società, essa sottragga beni al patrimonio e pregiudichi i creditori. Nel caso esaminato, la riferibilità della mancata riscossione all’imputato richiedeva però un accertamento adeguato del suo ruolo gestorio.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
In generale, effettivamente, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il mancato pagamento dei tributi o dei contributi previdenziali può assumere rilievo quale operazione dolosa nella misura in cui sia sistematico e risulti l'incidenza causale della progressiva esposizione debitoria fiscale nella determinazione o nell'aggravamento del dissesto.
L’omesso pagamento di tributi o contributi può integrare un’operazione dolosa se è sistematico e se la progressiva esposizione debitoria ha causato o aggravato il dissesto; entrambi i profili devono essere accertati e motivati in concreto.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.
La fattispecie ha struttura preterintenzionale: occorre provare la consapevole volontà di realizzare la complessa condotta pregiudizievole e antidoverosa, ma non la volontà del dissesto. La decisione precisa che la prevedibilità dell’evento deve essere verificata in concreto.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile.
Per le operazioni dolose non immediatamente depauperative, l’agente deve volere e conoscere le operazioni pregiudizievoli per l’impresa; il dissesto non deve essere voluto, ma deve risultare prevedibile, e la prevedibilità va valutata in concreto.
Massime di principio
- La bancarotta impropria da operazioni dolose è un reato di danno causalmente orientato: richiede condotte attive o omissive che, mediante una sequenza di atti e l’elusione dei doveri gestori, producano un depauperamento patrimoniale anche indiretto e siano causalmente collegate alla determinazione del dissesto.
- La concessione in affitto dell’azienda non è, da sola, un’operazione dolosa né prova un aggravamento del dissesto. Occorre valutare la situazione concreta della società, la sua capacità di proseguire l’attività e produrre reddito, e il confronto con il reddito ricavabile dall’affitto.
- L’apparente sinallagmaticità di un contratto non esclude una natura distrattiva se la controprestazione non viene corrisposta e l’operazione, con il consenso o l’inerzia del soggetto tenuto a riscuoterla, sottrae beni o utilità al patrimonio sociale. L’imputazione dell’inadempimento all’amministratore richiede prova del suo ruolo gestorio nel periodo rilevante.
- Il mancato pagamento di tributi o contributi assume rilievo quale operazione dolosa quando sia sistematico e abbia effettivamente causato o aggravato il dissesto; la sistematicità e il nesso causale devono essere accertati in rapporto ai dati della singola vicenda.
- Nella bancarotta impropria da operazioni dolose, il dolo deve investire la consapevolezza e volontà delle operazioni pregiudizievoli e antidoverose; il dissesto non deve essere voluto, ma deve essere prevedibile in concreto, sulla base delle circostanze specifiche e senza automatismi.
- Quando cessione delle quote, avvicendamento degli amministratori e affitto dell’azienda si collocano in una medesima sequenza, il giudice deve chiarire il significato e l’effettività del trasferimento del controllo e della gestione, nonché verificare l’eventuale permanenza di un ruolo di amministratore di fatto, evitando di desumere responsabilità da mere successioni temporali o da presupposti non motivati.
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