Sentenza del 06/11/2015 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ricorso on line - Notifica con mezzi telematici - Termine per la proposizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta valida. Ai fini della verifica del rispetto del termine per la proposizione del ricorso deve essere considerata la data di spedizione, e non quella di ricezione da parte del destinatario, purché la spedizione sia avvenuta entro il termine previsto. La modalità di consegna in busta chiusa non ha determinato l'invalidità della notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità e la tempestività della notifica di un ricorso inviato on line e successivamente trasmesso tramite il servizio postale. Il destinatario aveva ricevuto il ricorso in una busta chiusa anziché in un plico senza busta, prospettando quindi un possibile vizio della notificazione. Il giudice ha ritenuto irrilevante tale differenza, poiché l'accettazione e la stampa del documento da parte dell'ufficio postale escludevano, in concreto, la possibilità che il plico fosse vuoto o privo dell'atto, essendo stata la confezione predisposta dall'ufficio stesso.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e tributari
La notificazione può considerarsi valida quando l'ufficio postale accetta e stampa l'atto, provvedendo alla sua confezione e spedizione; la circostanza che il destinatario riceva una busta chiusa, anziché un plico senza busta, non comporta di per sé l'invalidità della notificazione.
Norme sui termini per la proposizione del ricorso
Per verificare il rispetto del termine di notificazione rileva la data di spedizione dell'atto, non quella della sua ricezione da parte del destinatario, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario.
Massime di principio
- Quando la notificazione viene effettuata tramite servizio postale, il termine per il notificante è normalmente rispettato se l'atto viene consegnato all'ufficio postale entro la scadenza; la ricezione successiva non rende tardiva la notificazione.
- La consegna dell'atto in busta chiusa non comporta automaticamente l'invalidità, soprattutto quando la busta è stata predisposta dall'ufficio postale dopo l'accettazione e la stampa dell'atto.
- Un'irregolarità formale incide sulla validità della notificazione solo se determina un concreto pregiudizio alla conoscenza dell'atto o rende plausibile che il destinatario non abbia ricevuto il documento.
- È opportuno conservare la ricevuta di spedizione, la prova dell'accettazione telematica e ogni documento relativo alla stampa e alla confezione postale, poiché questi elementi consentono di dimostrare sia la tempestività sia l'integrità della notificazione.
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