Sentenza del 08/02/2017 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
AGEVOLAZIONI - Aree svantaggiate - Credito d'imposta - Spese incrementative - Beni di terzi - Non spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza del credito d'imposta previsto per gli investimenti nelle aree svantaggiate dall'art. 8 della legge n. 388/2000, con riferimento a spese di ristrutturazione sostenute su un immobile non di proprietà del contribuente, ma da questi utilizzato o detenuto ad altro titolo. Il punto controverso era se tali spese potessero costituire nuovi investimenti agevolabili nonostante l'assenza della proprietà del bene.
La decisione
È stato affermato che il credito d'imposta spetta quando le spese riguardano beni strumentali, materiali o immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili come immobilizzazioni materiali. La proprietà dell'immobile non è una condizione necessaria: possono essere agevolate anche spese incrementative sostenute su beni di terzi, purché sussistano gli altri requisiti previsti dalla norma. Dal principio riportato emerge quindi il riconoscimento della spettanza dell'agevolazione, nei limiti della verifica dei requisiti sostanziali e temporali.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 388/2000
Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Il credito d'imposta è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa che effettuano, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, nuovi investimenti in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, fiscalmente ammortizzabili. Le spese incrementative sostenute su beni di terzi possono rientrare nell'agevolazione, anche se il contribuente non ne è proprietario, purché siano qualificabili come immobilizzazioni materiali e siano rispettati gli ulteriori requisiti normativi.
Massime di principio
- Per beneficiare di un credito d'imposta sugli investimenti non è sempre necessario essere proprietari del bene: possono rilevare anche investimenti effettuati su beni utilizzati o detenuti in forza di un diverso titolo giuridico.
- Le spese su beni di terzi sono agevolabili solo se costituiscono investimenti nuovi, strumentali all'attività d'impresa, autonomamente capitalizzabili e fiscalmente ammortizzabili.
- La qualificazione contabile e fiscale della spesa è decisiva: una spesa meramente manutentiva o di riparazione ordinaria, non capitalizzabile come immobilizzazione, normalmente non integra un investimento agevolabile.
- È necessario verificare anche il periodo temporale dell'investimento, la localizzazione in area agevolata, l'effettivo utilizzo nell'attività d'impresa e la corretta documentazione dei costi sostenuti.
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