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Ordinanza

Ordinanza n. 10324/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza Tribunale di Cassino n. 247/2025, pubblicata in data 05/03/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 2823/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202515048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 247/2025 sul diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 247/2025, pubblicata il 5 marzo 2025, relativa all'accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR adito ha rilevato una questione di competenza territoriale e funzionale, poiché l'ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato o a essa equiparata del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza. In applicazione dell'art. 113, comma 2, c.p.a., ha ritenuto competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza. Richiamato anche l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata, il Collegio ha individuato quale giudice competente la sezione staccata del TAR Lazio con sede a Latina. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale sede nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; ogni valutazione, comprese le spese di lite, è rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Attribuisce la competenza al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario autore della sentenza da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Rileva per la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Stabilisce i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato o di un provvedimento equiparato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Quando la competenza individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. ricade nella circoscrizione di una sezione staccata del TAR, la controversia deve essere trattata da tale sezione e non dalla sede centrale del medesimo TAR.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale inderogabile consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese può essere rimessa a quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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