Sentenza del 09/03/2015 n. 929 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PUBBLICITÀ - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - Installazione pannelli pubblicitari -Presupposto di imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. È stato affermato che è soggetto a imposta qualunque mezzo di comunicazione con il pubblico idoneo a far conoscere il nome, l'attività o il prodotto di un'azienda; pertanto, anche un pannello installato presso un'attività commerciale è imponibile quando presenta contenuti visibili dalla pubblica via o dalle strade adiacenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'installazione di pannelli pubblicitari. Il contestante sosteneva, implicitamente, l'assenza del presupposto impositivo, mentre il Comune riteneva tassabile il pannello in quanto mezzo di comunicazione rivolto al pubblico. Il pannello recava scritte ben visibili dalle strade adiacenti ed era quindi idoneo a rendere conoscibili il nome, l'attività o il prodotto di un'azienda.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
È soggetto ad imposta qualunque mezzo di comunicazione con il pubblico, che risulti idoneo a far conoscere il nome, l'attività o il prodotto di un'azienda.
Il presupposto impositivo è individuato nell'idoneità del mezzo a diffondere un messaggio pubblicitario a una pluralità indeterminata di destinatari. Non è necessario che il mezzo abbia una particolare struttura o che dimostri un'effettiva prova di incremento della clientela: è sufficiente la sua visibilità e capacità potenziale di comunicazione.
Massime di principio
- Un pannello, un'insegna o altro supporto visibile dalla strada può essere soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità quando comunica il nome, l'attività o i prodotti di un'impresa.
- Ai fini dell'imponibilità rileva soprattutto l'idoneità potenziale del mezzo a raggiungere il pubblico, non necessariamente l'effettiva dimostrazione che qualcuno abbia visto il messaggio o che l'attività ne abbia tratto un vantaggio.
- La visibilità da strade pubbliche o adiacenti costituisce un elemento significativo per ritenere integrato il presupposto dell'imposta.
- Per escludere l'imposizione occorre verificare concretamente il contenuto del pannello, la sua visibilità, la funzione comunicativa e le eventuali esenzioni previste dalla normativa applicabile.
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