Sentenza n. 1013/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 610/2024, del giorno 11.09.2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 610/2024 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare euro 2.500,00, oltre accessori, per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorrente ha inoltre dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 10 settembre 2025, la notificazione del titolo all'amministrazione il 13 settembre 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 22 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto degli adempimenti preliminari, inclusa la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori individuati nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, previa istanza del ricorrente, qualora il Ministero non adempia nel termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È stato richiamato, in applicazione analogica, per escludere un ulteriore compenso in favore del commissario ad acta, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il giudicato impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, comprensivo degli accessori dovuti secondo il titolo e la legge.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una richiesta della parte e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione soccombente, con facoltà di delega, senza riconoscimento di un compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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